Depositi GPL: i vigili del fuoco forniscono nuovi indirizzi applicativi in attuazione del DPR 214/2006

Depositi GPL: i vigili del fuoco forniscono nuovi indirizzi applicativi in attuazione del DPR 214/2006

Lettera Circolare 4 ottobre 2007, Prot n. P1169/4106 sott 40/A Depositi Gpl in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi- Attuazione del DPR 12 aprile 2006, n. 214. - Indirizzi applicativi

Trascorso un anno dall’entrata in vigore del DPR 12 aprile 2006, n. 214 di emanazione del Regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione di incendi relative ai depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi, il Dipartimento dei Vigili del fuoco fornisce indirizzi applicativi circa la sua attuazione.

Con la lettera Circolare 4 ottobre 2007, Prot n. P1169/4106 sott 40/A Depositi Gpl in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi- Attuazione del DPR 12 aprile 2006, n. 214. - Indirizzi applicativi, la Direzione centrale per la Prevenzione e la Sicurezza tecnica approfondisce tre aspetti:
Semplificazione: per garantire l’effettivo snellimento dell’iter amministrativo per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, in relazione anche all’elevata standardizzazione delle installazioni, è prevista una procedura semplificata che si sostanzia nell’eliminazione della fase procedimentale del parere di conformità sul progetto e nell’adozione della sola procedura di richiesta del certificato di prevenzione incendi. In questo senso, poiché l’art. 2 del DPR 214/06 non contempla tra la documentazione da allegare all’istanza di sopralluogo la relazione tecnica, attestando la stessa principalmente al momento dell’esame del progetto, la Lettera circolare ricorda la necessità che il suddetto documento non venga richiesto al titolare dell’attività.

Presentazione della planimetria del deposito: deve consentire ed individuare in maniera univoca tutti gli elementi al contorno connessi con la corretta installazione del deposito sia per il rilascio e il rinnovo del certificato di prevenzione incendi che per eventuali visite ispettive; la lettera circolare considera la scala 1:100 adatta al raggiungimento di tale scopo.

Sopralluogo per il rilascio del certificato di prevenzione incendi: in caso di carenze occorre indicare i correttivi da attuare finalizzati all’adeguamento alla vigente normativa di prevenzione incendi, in un'unica soluzione, al fine di favorire una più rapida definizione della pratica.

Commenti