Decreto 22 10 2007 Antincendio

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Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice a servizio di attivita' civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi.

Commenti

Anonimo ha detto…
Disposizioni per le installazioni esistenti

1. Agli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, in regola con la previgente normativa, non e'
richiesto alcun adeguamento.
Anonimo ha detto…
Scopo e campo di applicazione
1. Il presente decreto indica i criteri di sicurezza contro i
rischi d'incendio e di esplosione riguardanti le installazioni
terrestri fisse e mobili di motori a combustione interna accoppiati a
macchine generatrici di energia elettrica o macchine operatrici e si
applica ad installazioni di nuova realizzazione aventi potenza
elettrica complessiva compresa tra 25 kW e 2.500 kW a servizio di
attivita' civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e
di servizi.
2. Le presenti disposizioni non si applicano ad installazioni
inserite in processi di produzione industriale, installazioni
antincendio, stazioni elettriche, centrali idroelettriche, dighe e
ripetitori radio ed installazioni impiegate al movimento di qualsiasi
struttura. Per l'installazione di gruppi elettrogeni in tali ambiti,
le presenti disposizioni costituiscono utili criteri di riferimento.
Anonimo ha detto…
Obiettivi

1. Ai fini della prevenzione degli incendi e allo scopo di
raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla
salvaguardia delle persone e dei beni, gli impianti di cui all'art. 1 sono realizzati in modo da:

a) evitare la fuoriuscita accidentale di carburante;
b) limitare, in caso di incendio o esplosione, danni alle persone ed ai beni;
c) consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.
Anonimo ha detto…
Sicurezza degli apparecchi e dei relativi dispositivi

1. Ai fini della salvaguardia e della sicurezza antincendio, gli
apparecchi ed i relativi dispositivi di sicurezza, regolazione e controllo devono essere costruiti secondo la legislazione vigente e
le norme di buona tecnica.
Anonimo ha detto…
Disposizioni finali

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 2 del presente decreto per
le installazioni esistenti, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni di prevenzione incendi impartite in materia dal Ministero dell'interno con particolare riferimento a:

circolare del Ministero ell'interno 31 agosto 1978, n. 31/MI.SA;

circolare del Ministero dell'interno 8 luglio 2003, n. 12.