626 Lavoro System ver. 2.3

626 Lavoro system è il software per la gestione completa della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 626/94). Consente di classificare ed identificare i livelli di rischio e migliorare nel tempo le prestazioni in materia di sicurezza. Implementato attraverso le più recenti tecnologie informatiche (.Net) risulta semplice ed immediato nell’utilizzo, personalizzabile ed affidabile.

Attraverso 626 Lavoro System si potrà effettuare una valutazione completa dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

Tra le principali funzionalità del software, si evidenziano:

  • aggiornato alla legge 123/07
  • redazione e stampa del DUVRI Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze per la gestione dei lavori di appalto/subappalto, forniture e servizi (art. 7, comma 3 del D. Lgs. 626/94 come aggiornato e modificato dalla Legge 123/07)
  • stima costi della sicurezza (artt. 3 e 8, Legge 123/2007 che modifica rispettivamente l' art. 7 del D. Lgs. 626/94 e l' art. 86 del codice dei contratti pubblici)
  • agevole trasportabilità dei lavori, perché si opera con file di dimensioni ridotte
  • semplicità nell’effettuare il Back-up dei dati
  • facilità di pubblicazione sul web dei propri lavori per la condivisione del know-how
  • completa e chiara visione del lavoro tramite un menù laterale (Status Navigator)
  • possibilità di gestire per ogni azienda più unità produttive/stabilimenti e per ogni stabilimento i reparti e le postazioni di lavoro
  • possibilità di utilizzare archivi di base già completi (attività prototipo, gruppi di verifica, macchine, attrezzature, sostanze, impianti, DPI, segnaletica) ulteriormente ampliabili dall’utente
  • gli elementi degli archivi sono corredati di scheda tecnica, riferimenti normativi, immagini, misure di prevenzione e protezione
  • gestione del Programma di Miglioramento aziendale tramite una check list dei gruppi di verifica inseriti
  • completa interoperabilità con MS-Office
  • tutor multimediali, manuale d’uso.
Scarica Demo

Commenti

Anonimo ha detto…
Approvato nel Consiglio dei ministri del 6 marzo 2008 - lo schema di decreto legislativo attuativo della legge 3 agosto 2007,n. 123 in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Sullo schema approvato dovranno ora esprimersi con un parere le commissioni parlamentari competenti e la Conferenza Stato-Regioni, quindi il provvedimento dovrà tornare in Consiglio dei ministri. ...

Tanto aspettato e forse anche temuto il nuovo decreto introduce una serie di novità, tra le principali:


Revisione del sistema delle sanzioni:

· a pena dell'arresto da sei a diciotto mesi per il datore di lavoro che non abbia effettuato la valutazione dei rischi cui possono essere esposti i lavoratori in aziende che svolgano attività con elevata pericolosità;
· nei casi meno gravi di inadempienza, il decreto legislativo prevede, invece, che al datore di lavoro si applichi la sanzione dell'arresto alternativo all'ammenda o della sola ammenda, con un'attenta graduazione delle sanzioni in relazione alle singole violazioni;

Per favorire l'adeguamento alle disposizioni indicate, al datore di lavoro che si mette in regola non è applicata la sanzione penale ma una sanzione pecuniaria. Nella stessa logica, il datore di lavoro che cominci ad eliminare concretamente le conseguenze della violazione o che adempia, pur tardivamente, all'obbligo violato ottiene, nel primo caso, una riduzione della pena, nel secondo caso la sostituzione della pena con una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 8.000 a un massimo di 24.000 euro. Ovviamente tale possibilità è esclusa quando il datore di lavoro sia recidivo o si siano determinate, in conseguenza della mancata valutazione del rischio, infortuni sul lavoro con danni alla salute del lavoratore. Restano, naturalmente, inalterate le norme del codice penale - estranee all'oggetto della delega - per l'omicidio e le lesioni colpose (articolo 589 e 590) causate dal mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
Sistema Informativo:
· istituzione di un Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro; Tale sistema informativo verrà costituito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero della salute, dal Ministero dell’interno, dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, dall’INAIL, dall’IPSEMA e dall’ISPESL, con il contributo del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL);
· e regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati, verranno definite con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro 180 giorni dalla data dell’entrata in vigore del testo unico;
Finanziamenti:
· finanziamento di progetti di investimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte delle piccole, medie e micro imprese;
· finanziamento di progetti formativi specificamente dedicati alle piccole, medie e micro imprese;
· finanziamento delle attività degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale finalizzata all’inserimento in ogni attività scolastica ed universitaria, nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche.