Le misure di sostegno

Le misure di sostegno (artt 11 e 52)

Le attività promozionali (art. 11)

-Si prevede una coerente definizione di tali azioni nell’ambito della più generale programmazione e pianificazione delle attività di prevenzione, in particolare sarà la Commissione consultiva, dove le parti sociali siedono in numero paritetico con le istituzioni nazionali e territoriali, ad individuare, in coerenza con gli indirizzi del Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive, le iniziative nel campo della promozione con riferimento al finanziamento di progetti:

• di investimento per le Pmi;
• formativi sempre dedicati alla Pmi;
• nell’ambito degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale;

Il finanziamento di tali attività è già previsto mediante l’articolo 1 comma 7 bis della Legge 123/07 (introdotto dall’articolo 2 comma 533 della Legge 244/2007 – Finanziaria 2007) nella misura di 50 milioni di euro, tuttavia sarà mediante decreto del Ministero del lavoro di concerto con Ministeri Economia, Istruzione e Università che si provvederà al riparto delle risorse tra le tre tipologie di attività. In sede di prima applicazione si dovrà prevedere, entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, una Campagna straordinaria di formazione

Anche le Regioni/Province autonome dovranno contribuire alla programmazione e realizzazione di progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro attraverso modalità da definirsi in sede di Conferenza Stato-Regioni, entro 12 mesi. A tali progetti concorreranno anche le parti sociali mediante i fondi interprofessionali, in relazione ai quali si sottolinea la posizione del Sindacato che non debbano finanziare la formazione obbligatoria.

Il Fondo di sostegno alle Pmi, agli Rlst, alla pariteticità (art. 52) -Il fondo, che avrà una gestione autonoma, è allocato presso l’Inail ed opera là dove la contrattazione non preveda o costituisca sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di pariteticità migliorativi o almeno di pari livello. Il fondo ha come obiettivi.
- il sostegno e il finanziamento delle attività e della formazione dei Rslt, per una quota non inferiore al 50% delle disponibilità del fondo;
- il finanziamento della formazione dei lavoratori autonomi, delle imprese familiari, dei lavoratori stagionali del settore agricolo e dei datori di lavoro delle Pmi;
- il sostegno alle attività degli Organismi paritetici.
Il fondo è finanziato mediante:

1 le quote versate dalle aziende che si avvalgono delle Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali, in misura pari a due ore lavorative annue per lavoratore occupato presso l’azienda ovvero l’unità produttiva;
2 le entrate derivanti dall’irrogazione delle sanzioni previste dal nuovo decreto legislativo per la parte eccedente rispetto a quanto riscosso nel corso del 2007 sulla base della normativa previgente e incrementato del 10%;
3 quota parte (nella misura del 50%) delle risorse realizzate da Inail, Ispesl, Ipsema per le attività di consulenza (art. 9 comma 3);
4 parte delle risorse che saranno destinate alla formazione delle Pmi di cui all’articolo 1 comma 7 bis della Legge 123/07.

Il fondo consente il coinvolgimento delle imprese e istituisce la rappresentanza anche nelle imprese che scelgono di non associarsi alle Organizzazioni datoriali.

Un Decreto dei Ministeri del lavoro, salute, economia, adottato previa intesa con le Associazioni datoriali e con le Organizzazioni sindacali, sentita la Conferenza Stato-Regioni, provvederà a definire regole e modalità di funzionamento del Fondo.

Commenti

Anonimo ha detto…
Art. 11.
Attivita' promozionali

1. Nell'ambito della Commissione consultiva di cui all'articolo 6
sono definite, in coerenza con gli indirizzi individuati dal Comitato
di cui all'articolo 5, le attivita' promozionali della cultura e
delle azioni di prevenzione con riguardo in particolare a:
a) finanziamento di progetti di investimento in materia di salute
e sicurezza sul lavoro da parte delle piccole, medie e micro imprese;
per l'accesso a tali finanziamenti deve essere garantita la
semplicita' delle procedure;
b) finanziamento di progetti formativi specificamente dedicati
alle piccole, medie e micro imprese, ivi compresi quelli di cui
all'articolo 52, comma 1, lettera b);
c) finanziamento delle attivita' degli istituti scolastici,
universitari e di formazione professionale finalizzata
all'inserimento in ogni attivita' scolastica ed universitaria, nelle
istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi
di istruzione e formazione professionale di specifici percorsi
formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a
favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza
nel rispetto delle autonomie didattiche.
2. Ai finanziamenti di cui al comma 1 si provvede con oneri a
carico delle risorse di cui all'articolo 1, comma 7-bis, della legge
3 agosto 2007, n. 123, come introdotto dall'articolo 2, comma 533,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, dell'istruzione e dell'universita' e
della ricerca, acquisito il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, si provvede al riparto annuale delle risorse tra le
attivita' di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e
dell'articolo 52, comma 2, lettera d).
3. Le amministrazioni centrali e le regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze,
concorrono alla programmazione e realizzazione di progetti formativi
in materia di salute e sicurezza sul lavoro, attraverso modalita'
operative da definirsi in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo. Alla realizzazione e allo sviluppo di
quanto previsto nel periodo precedente possono altresi' concorrere le
parti sociali, anche mediante i fondi interprofessionali.
4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della
salute e sicurezza sul lavoro e' facolta' degli istituti scolastici,
universitari e di formazione professionale inserire in ogni attivita'
scolastica ed universitaria nelle istituzioni dell'alta formazione
artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione
professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse
materie scolastiche ulteriori rispetto a quelli disciplinati dal
comma 1, lettera c) e volti alle medesime finalita'. Tale attivita'
e' svolta nell'ambito e nei limiti delle risorse disponibili degli
istituti.
5. Nell'ambito e nei limiti delle risorse di cui al comma 2
trasferite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
l'INAIL finanzia progetti di investimento e formazione in materia di
salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole,
medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni
innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati
ai principi di responsabilita' sociale delle imprese. Costituisce
criterio di priorita' per l'accesso al finanziamento l'adozione da
parte delle imprese delle buone passi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera v).
6. Nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, le
amministrazioni pubbliche promuovono attivita' specificamente
destinate ai lavoratori immigrati o alle lavoratrici, finalizzate a
migliorare i livelli di tutela dei medesimi negli ambienti di lavoro.
7. In sede di prima applicazione, per il primo anno dall'entrata in
vigore del presente decreto, le risorse di cui all'articolo 1,
comma 7-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 123, come introdotto
dall'articolo 2, comma 533, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
sono utilizzate, secondo le priorita', ivi compresa una campagna
straordinaria di formazione, stabilite, entro sei mesi dall'entrata
in vigore del presente decreto, con accordo adottato, previa
consultazione delle parti sociali, in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e la province autonome di
Trento e di Bolzano.


Nota all'art. 11:
- Per il testo dell'art. 1, comma 7-bis. Della citata
legge n. 123 del 2007, si veda nota all'art. 1.

Capo II
Sistema istituzionale
Anonimo ha detto…
Art. 52.
Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticita'

1. Presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) e' costituito il fondo di sostegno alla
piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza territoriali e alla pariteticita'. Il fondo opera a favore
delle realta' in cui la contrattazione nazionale o integrativa non
preveda o costituisca sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di
pariteticita' migliorativi o, almeno, di pari livello ed ha quali
obiettivi il:
a) sostegno ed il finanziamento, in misura non inferiore al
cinquanta per cento delle disponibilita' del Fondo, delle attivita'
delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriali,
anche con riferimento alla formazione;
b) finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle
piccole e medie imprese, dei piccoli imprenditori di cui
all'articolo 2083 del codice civile, dei lavoratori stagionali del
settore agricolo e dei lavoratori autonomi;
c) sostegno delle attivita' degli organismi paritetici.
2. Il fondo di cui al comma 1 e' finanziato:
a) da un contributo delle aziende di cui all'articolo 48,
comma 3, in misura pari a due ore lavorative annue per ogni
lavoratore occupato presso l'azienda ovvero l'unita' produttiva;
b) dalle entrate derivanti dall'irrogazione delle sanzioni
previste dal presente decreto per la parte eccedente quanto riscosso
a seguito dell'irrogazione delle sanzioni previste dalla previgente
normativa abrogata dal presente decreto nel corso dell'anno 2007,
incrementato del 10 per cento;
c) con una quota parte delle risorse di cui all'articolo 9,
comma 3;
d) relativamente all'attivita' formative per le piccole e medie
imprese di cui al comma 1, lettera b), anche dalle risorse di cui
all'articolo 11, comma 2.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, adottato, previa intesa con le associazioni dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono definiti le modalita' di
funzionamento del fondo di cui al comma 1, i criteri di riparto delle
risorse tra le finalita' di cui al medesimo comma nonche' il relativo
procedimento amministrativo e contabile di alimentazione.
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
redige una relazione annuale sulla attivita' svolta, da inviare al
Fondo.


Note all'art. 52:
- Il testo dell'art. 2083 del codice civile, e' il
seguente:
«Art. 2083 (Piccoli imprenditori). - Sono piccoli
imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli
artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano
un'attivita' professionale organizzata prevalentemente con
il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.».