RSSP RLS

La comunicazione obbligatoria del nominativo dell’RSPP agli organi di vigilanza prevista dal 626/94 non compare più, nella stessa formula, nel Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro; ora, l'obbligo è esclusivamente relativo all'indicazione del nominativo del R.S.P.P. sul Documento di Valutazione dei Rischi (art.28, comma 2, lettera e).

E' stato invece inserito l'
obbligo di comunicare all'INAIL il nominativo del R.L.S.
, e in caso di inadempienza è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di 500€. L'art.18, comma 1, lettera aa), del D.Lgs. 81/2008, relativo agli "obblighi del datore di lavoro e del dirigente" recita infatti:“comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza”.

Commenti

Anonimo ha detto…
Tra le novità del TESTO UNICO vi è anche l'incompatibilità RSPP/ CSE?

Il Testo Unico è finalmente intervenuto a specificare l’incompatibilità CSE/ Impresa esecutrice, comprendendo in essa, oltre al datore di lavoro, anche i suoi dipendenti e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. In effetti, la coincidenza di RSPP con il CSE equiparerebbe a confluire nella stessa persona le funzioni di controllore e controllato. Praticamente, ad esempio, il RSPP dell’impresa verrebbe a trovarsi, in qualità di coordinatore, nella inaccettabile condizione di dover verificare il POS che lui stesso ha redatto!
Anonimo ha detto…
Chi è in possesso di laurea in ingegneria è esonerato dalla frequenza al corso di formazione per RSPP?

Il possesso della laurea che rientra tra quelle indicate al comma 5 dell'articolo 32 (“5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O alla G.U. n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O alla G.U. n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.”),
esonera il soggetto dalla frequenza dei corsi di cui al primo periodo del comma 2, fermo l'obbligo di frequenza a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione protezione dei rischi, anche di natura ergonomia e da stress-correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative e di tecnica di comunicazione in azienda e relazioni industriali (modulo C di cui all'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 26 gennaio 2006).