Le differenze il Documento Valutazione Rischi ai sensi della 626

Quali sono le differenze il Documento Valutazione Rischi ai sensi della 626 e quello ai sensi del D.Lgs. 81/08?

La valutazione dei rischi allarga il campo: il datore di lavoro, per metterla a punto, dovrà considerare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. In particolare, dovrà tener conto dello stress da lavoro e dei rischi legati alle differenze di genere, all'età e alla provenienza da altri Paesi (articolo 28)Il Testo Unico introduce nuove modalità per svolgere la valutazione dei rischi, che variano in base al numero dei lavoratori. Le aziende che occupano fino a 50 dipendenti e che non presentano particolari profili di rischio potranno seguire una procedura standardizzata, che deve essere stabilita da un decreto interministeriale. Nell'attesa:per le aziende fino a 10 dipendenti, è sufficiente l'autocertificazione; per le aziende fino a 50 dipendenti si applicano le regole ordinarie (articolo 29)

L'art. 28 del D. Lgs. 81/2008 prevede che, a conclusione della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, venga redatto, a cura del datore di lavoro, un documento che deve avere data certa e contenere:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Rispetto a quanto previsto dal D.lgs 626/94, vengono aggiunti nuovi punti (dal punto d) al punto f) ) che rappresentano la necessità di evidenziare nel documento come si intende realizzare quanto previsto dal Programma delle misure.

un'azienda che ha già il dvr ai sensi della 626 deve rifarlo entro il 31 dicembre?

La risposta è si se il DVR non è stato elaborato secondo quanto stabilito dall'art. 28 comma 2 lettere a), b), c), d), e) e f) al TITOLO I del D. Lgs. 81/08, nonché secondo quanto stabilito dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi dei Titoli successivi.

Inoltre, si ricorda, che tra le novità principali del D.Lgs. 81/08, c'è la prescrizione che il documento finale, redatto a conclusione dell'operazione di valutazione, abbia data certa. ( per maggiori informazioni sulla data certa prevista dal Testo Unico, si rimanda alla news del 23 novembre http://www.consorzioinfotel.it/portaleconsulenti/news.php?item.234.2 )

Per cui, le imprese che, prima dell'entrata in vigore del TESTO UNICO SICUREZZA, abbiano elaborato i documenti di valutazione ai sensi del Dlgs 626/94, anche se non è cambiato alcunché ed il DVR elaborato risulti conforme all'art. 28 del D.Lgs. 81/08, dovranno provvedere affinché il documento abbia una "data certa".

Le sanzioni

Per il datore di lavoro omettere la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di valutazione dei rischi o adottarlo in assenza degli elementi prescritti dal decreto, vi è la sanzione dell'arresto da 4 a o 8 mesi o l'ammenda da 5000 a 15000 euro. La sanzione suddetta può diventare Arresto da 6 mesi a 1 anno e 6 mesi se il fatto è commesso nelle aziende industriali, nelle centrali termoelettriche, in impianti ed installazioni di cui all'art.31, comma 6, lettere a), b), d), f)

continua su http://www.consorzioinfotel.it/portaleconsulenti/news.php


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