Stress lavoro-correlato

Il rischio stress lavoro-correlato è stato prorogato al 16 Maggio 2009 e per questo motivo, va preso atto che vanno fatte delle considerazioni di carattere generale, sotto una profilo del tutto giuridico.

L’art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 dispone espressamente che la valutazione del rischio stress lavoro-correlato deve essere svolta “secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004(…)”.
In Italia, tale accordo comunitario è stato recepito dall’Accordo interconfederale 9 giugno 2008 e ad esso si deve fare riferimento per le indicazioni metodologiche per valutare il rischio stress nei luoghi di lavoro.

Un’altra puntualizzazione riguarda la concezione stessa di stress da lavoro-correlato.
L’art. 3 dell’Accordo interconfederale lo definisce, infatti, come “una condizione, accompagnata da sofferenze o disfunzioni fisiche, psichiche, psicologiche o sociali, che scaturisce dalla sensazione individuale di non essere in grado di rispondere alle richieste o di non essere all’altezza delle aspettative”(…) “non è una malattia, ma una situazione prolungata di tensione che può ridurre l’efficienza sul lavoro e può determinare un cattivo stato di salute”, quindi, non sono comprese nello stress da lavoro-correlato le violenze, le molestie, lo stress post-traumatico e lo stress condizionato da determinati fattori sociali e familiari.

Va inoltre precisato che, per effettuare il rischio stress da lavoro-correlato, nel rispetto dell’ art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, si deve fare riferimento a “gruppi di lavoratori” esposti allo stress da lavoro-correlato, a causa delle caratteristiche delle attività svolte e, una volta trovata la presenza di stress da lavoro-correlato, si dovranno determinare quindi i fattori stressanti e, le pertinenti misure di prevenzione e protezione, i medici competenti, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, nell’ipotesi di visite ad un gruppo omogeneo di lavoratori, dovranno poi tenere conto di eventuali sintomatologie da stress a livello individuale.

Commenti

INFOTEL ha detto…
Il D.Lgs.81/2008 (Testo unico Sicurezza ) pubblicato in Gazzetta il 30 aprile scorso, contiene un richiamo espresso all'Accordo; in particolare l'articolo 28, comma 1 del Testo Unico prevede che la valutazione del rischio, obbligo non delegabile del datore di lavoro, debba riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori "ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004 (...)".
INFOTEL ha detto…
ACCORDO INTERCONFEDERALE
PER IL RECEPIMENTO DELL’ACCORDO QUADRO EUROPEO
SULLO STRESS LAVORO-CORRELATO
CONCLUSO L’8 OTTOBRE 2004
TRA UNICE/ UEAPME, CEEP E CES
Addì 9 giugno 2008
CONFINDUSTRIA, CONFAPI, CONFARTIGIANATO, CASARTIGIANI, CLAAI, CNA,
CONFESERCENTI,CONFCOOPERATIVE, LEGACOOPERATIVE, AGCI,
CONFSERVIZI, CONFAGRICOLTURA, COLDIRETTI
e
CGIL, CISL, UIL
visto l’accordo-quadro europeo sullo stress lavoro-correlato stipulato a Bruxelles l’8 ottobre
2004 tra UNICE/UEAPME, CEEP e CES e realizzato su base volontaria a seguito
dell’invito rivolto alle parti sociali dalla Commissione delle Comunità europee ad avviare
negoziati in tema di stress lavoro-correlato,
concordano
il recepimento dell’Accordo quadro mediante la seguente traduzione in lingua italiana del
testo redatto in lingua inglese, con la precisazione che tutte le volte in cui nel testo
compare la dizione “lavoratori” si deve intendere “lavoratori e lavoratrici”.
Art. 1 - Introduzione
1. Lo stress lavoro-correlato è stato individuato a livello internazionale, europeo e
nazionale come oggetto di preoccupazione sia per i datori di lavoro che per i lavoratori.
Dopo aver individuato la necessità di una specifica azione congiunta in questa materia e
anche al fine di anticipare una consultazione della Commissione in ordine allo stress, le
parti sociali europee hanno incluso questa materia nel programma di lavoro del dialogo
sociale 2003-2005.
2. Potenzialmente lo stress può riguardare ogni luogo di lavoro ed ogni lavoratore,
indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda, dal settore di attività o dalla tipologia del
contratto o del rapporto di lavoro. Ciò non significa che tutti i luoghi di lavoro e tutti i
lavoratori ne sono necessariamente interessati.
3. Affrontare la questione dello stress lavoro-correlato può condurre ad una maggiore
efficienza e ad un miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori, con conseguenti
benefici economici e sociali per imprese, lavoratori e società nel suo complesso. Quando
si affrontano i problemi dello stress lavoro-correlato è essenziale tener conto delle diverse
caratteristiche dei lavoratori nel senso specificato dal secondo capoverso dell’articolo 3.
Art. 2 – Finalità
1. La finalità del presente accordo è quella di accrescere la consapevolezza e la
comprensione dello stress lavoro-correlato da parte dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei
loro rappresentanti, e attirare la loro attenzione sui segnali che potrebbero denotare
problemi di stress lavoro-correlato.
2. L’obiettivo del presente accordo è offrire ai datori di lavoro ed ai lavoratori un quadro di
riferimento per individuare e prevenire o gestire problemi di stress lavoro-correlato. Non è
invece quello di attribuire la responsabilità dello stress all’individuo.
3. Le parti sociali europee, riconoscendo che le molestie e la violenza sul posto di lavoro
sono potenziali fattori di stress lavoro-correlato, verificheranno nel programma di lavoro
del dialogo sociale 2003-2005, la possibilità di negoziare uno specifico accordo su tali
temi. Pertanto, il presente accordo non concerne la violenza, le molestie e lo stress post –
traumatico.
Art. 3 - Descrizione dello stress e dello stress lavoro-correlato.
1. Lo stress è una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di
natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si
sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro.
2. L’individuo è assolutamente in grado di sostenere una esposizione di breve durata alla
tensione, che può essere considerata positiva, ma ha maggiori difficoltà a sostenere una
esposizione prolungata ad una pressione intensa. Inoltre, individui diversi possono reagire
differentemente a situazioni simili e lo stesso individuo può reagire diversamente di fronte
a situazioni simili in momenti diversi della propria vita.
3. Lo stress non è una malattia ma una situazione di prolungata tensione può ridurre
l’efficienza sul lavoro e può determinare un cattivo stato di salute.
4. Lo stress che ha origine fuori dall’ambito di lavoro può condurre a cambiamenti nel
comportamento e ad una ridotta efficienza sul lavoro. Non tutte le manifestazioni di stress
sul lavoro possono essere considerate come stress lavoro-correlato. Lo stress lavorocorrelato
può essere causato da fattori diversi come il contenuto del lavoro, l’eventuale
inadeguatezza nella gestione dell’organizzazione del lavoro e dell’ambiente di lavoro,
carenze nella comunicazione, etc.
Art. 4 - Individuazione di problemi di stress lavoro-correlato
1. Data la complessità del fenomeno stress, il presente accordo non intende fornire una
lista esaustiva dei potenziali indicatori di stress. Comunque, un alto tasso di assenteismo o
una elevata rotazione del personale, frequenti conflitti interpersonali o lamentele da parte
dei lavoratori sono alcuni dei segnali che possono denotare un problema di stress lavorocorrelato.
2. L’individuazione di un eventuale problema di stress lavoro-correlato può implicare una
analisi su fattori quali l’eventuale inadeguatezza nella gestione dell’organizzazione e dei
processi di lavoro (disciplina dell’orario di lavoro, grado di autonomia, corrispondenza tra
le competenze dei lavoratori ed i requisiti professionali richiesti, carichi di lavoro, etc.),
condizioni di lavoro e ambientali (esposizione a comportamenti illeciti, rumore, calore,
sostanze pericolose, etc.), comunicazione (incertezza in ordine alle prestazioni richieste,
alle prospettive di impiego o ai possibili cambiamenti, etc.) e fattori soggettivi (tensioni
emotive e sociali, sensazione di non poter far fronte alla situazione, percezione di
mancanza di attenzione nei propri confronti, etc.).
3. Qualora si individui un problema di stress lavoro-correlato, occorre adottare misure per
prevenirlo, eliminarlo o ridurlo. Il compito di stabilire le misure appropriate spetta al datore
di lavoro. Queste misure saranno adottate con la partecipazione e la collaborazione dei
lavoratori e/o dei loro rappresentanti.
Art. 5 - Responsabilità dei datori di lavoro e dei lavoratori.
1. Secondo la direttiva-quadro 89/391, tutti i datori di lavoro hanno l’obbligo giuridico di
tutelare la salute e sicurezza sul lavoro dei lavoratori. Questo dovere si applica anche in
presenza di problemi di stress lavoro-correlato in quanto essi incidano su un fattore di
rischio lavorativo rilevante ai fini della tutela della salute e della sicurezza. Tutti i lavoratori
hanno un generale dovere di rispettare le misure di protezione determinate dal datore di
lavoro.
2. La gestione dei problemi di stress lavoro-correlato può essere condotta sulla scorta del
generale processo di valutazione dei rischi ovvero attraverso l’adozione di una separata
politica sullo stress e/o con specifiche misure volte a identificare i fattori di stress.
Art. 6 - Prevenire, eliminare o ridurre i problemi di stress lavoro-correlato
1. La prevenzione, l’eliminazione o la riduzione dei problemi di stress lavoro-correlato può
comportare l’adozione di varie misure. Queste misure possono essere collettive, individuali
o di entrambi i tipi. Possono essere introdotte sottoforma di specifiche misure mirate a
fattori di stress individuati o quale parte di una politica integrata sullo stress che includa
misure sia preventive che di risposta.
2. Laddove nel luogo di lavoro non siano presenti professionalità adeguate, possono
essere chiamati esperti esterni, secondo la legislazione europea e nazionale, gli accordi
collettivi e la prassi.
3. Una volta adottate, le misure anti-stress dovrebbero essere regolarmente riviste per
valutare se sono efficaci, se consentono un uso ottimale delle risorse e se sono ancora
idonee o necessarie.
4. Tali misure potrebbero includere, per esempio:
􀂃 misure di gestione e comunicazione, chiarendo, ad esempio, gli obiettivi aziendali
ed il ruolo di ciascun lavoratore ovvero assicurando un adeguato sostegno da parte
della dirigenza ai singoli lavoratori ed ai gruppi o conciliando responsabilità e potere
di controllo sul lavoro o, infine, migliorando la gestione dell’organizzazione e dei
processi di lavoro, le condizioni lavorative e l’ambiente di lavoro,
􀂃 la formazione dei dirigenti e dei lavoratori per accrescere la loro consapevolezza e
conoscenza dello stress, delle sue possibili cause e di come affrontarlo e/o
adattarsi al cambiamento,
􀂃 l’informazione e la consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti, secondo
la legislazione europea e nazionale, gli accordi collettivi e la prassi.
Art. 7 - Realizzazione e sviluppo nel tempo
1. Nel contesto dell’articolo 139 del Trattato, il presente accordo quadro volontario
europeo impegna i membri dell’UNICE/UEAPME, CEEP e ETUC (e l’unione dei comitati
EUROCADRES/CEC) ad applicarlo in conformità alle procedure ed alle specifiche prassi
proprie della gestione e del lavoro negli Stati membri e nei Paesi della Area Economica
Europea.
2. Inoltre, le parti firmatarie invitano le rispettive organizzazioni affiliate nei Paesi candidati
ad applicare il presente accordo.
3. Le organizzazioni affiliate forniranno un resoconto sull’applicazione del presente
accordo al Comitato per il Dialogo Sociale. Nei primi tre anni dalla data di sottoscrizione
del presente accordo, il Comitato per il Dialogo Sociale predisporrà annualmente una
tabella riepilogativa sull’evoluzione in corso relativamente all’applicazione dell’accordo. Un
rapporto completo sulle misure attuative adottate sarà predisposto dal Comitato per il
Dialogo Sociale nel corso del quarto anno.
4. Le parti firmatarie valuteranno e rivedranno l’accordo in qualsiasi momento a decorrere
dal quinto anno dalla data della firma, se richiesto da una di esse.
5. In caso di controversie sul contenuto del presente accordo, le organizzazioni affiliate
interessate possono congiuntamente o separatamente rivolgersi alle parti firmatarie, che
risponderanno congiuntamente o separatamente.
6. Nell’applicazione del presente accordo, le associazioni aderenti alle parti firmatarie
eviteranno oneri superflui a carico delle piccole e medie imprese.
7. L’applicazione del presente accordo non costituisce valida base per ridurre il livello
generale di protezione fornito ai lavoratori nell’ambito dello stesso.
8. Il presente accordo non pregiudica il diritto delle parti sociali di concludere, a livello
adeguato, incluso quello europeo, accordi che lo adattino e/o lo integrino in modo da tener
conto di specifiche necessità delle parti sociali interessate.
CONFINDUSTRIA ………………………….. CGIL…………………………
CONFAPI……………………………………...
CONFARTIGIANATO……………………….. CISL ………………………….
CASARTIGIANI……………………………….
CLAAI………………………………………….. UIL…………………………...
CNA…………………………………………….
CONFESERCENTI……………………………
CONFCOOPERATIVE……………………….
LEGACOOPERATIVE
AGCI……………………………………………
CONFSERVIZI…………………………………
CONFAGRICOLTURA…………………………
COLDIRETTI……………………………………