Cassa Integrazione Ordinaria edilizia ed affini

Si fornisce qui di seguito la sintesi dell`atteso parere del Ministero del Lavoro, che con l`allegata risposta ad istanza di interpello n. 26 del 5 luglio scorso, ha accolto interamente le richieste avanzate dall`Ance unitamente alle tre sigle sindacali di categoria, in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e, piu` in particolare, sui temi relativi ai periodi di proroga della concessione dell`ammortizzatore ordinario ed ai criteri adottati per il calcolo dei limiti temporali.
 
Con riferimento al primo quesito il Dicastero, ritenendo fondate e legittime le pretese dell`Ance, ha finalmente confermato che le disposizioni contenute nell`art. 6 della L. n. 164/75, in materia di garanzia del salario nel settore delle imprese industriali, contenente la previsione secondo la quale l`integrazione de qua sia corrisposta fino ad un periodo massimo di tre mesi continuativi, prorogabili trimestralmente, in casi eccezionali, fino ad un massimo complessivo di 52 settimane, siano applicabili a tutte le imprese industriali, comprese quelle del settore edile ed affini.

Tale soluzione, dettata dalla medesima ratio delle norme di riferimento,  consente alle imprese dell`edilizia di usufruire, a patto di aver prima esperito la fase di consultazione sindacale di cui all`art. 5 della L. n. 164/75 , dei periodi di proroga successivi alle prime tredici settimane e fino ad un periodo massimo complessivo di 52 settimane, senza necessariamente dover effettuare una ripresa, pur parziale, dell`attivita` lavorativa, prevista dall`art. 1, co. 1 della L. n. 427/75 , recante norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell`edilizia e affini.

Sul secondo quesito il Ministero del lavoro ha, altresi`, confermato, recependo anche in questo caso l`orientamento espresso dall`Ance, che nel criterio adottato per il calcolo dei limiti temporali, che tiene conto delle singole giornate di sospensione del lavoro e che una settimana si puo` considerare fruita solo se la sospensione abbia riguardato sei giorni di lavoro, o cinque in caso di settimana corta, rientrino tutte le causali previste  per la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, compresa, pertanto, quella tipica dell`edilizia dovuta agli eventi meteorologici.

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