CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Osservazioni alla proposta di modifica dell’art. 117 della Costituzione avanzata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette "morti bianche".

Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano esprimono contrarietà alla proposta di modifica dell’articolo 117 della Costituzione di attribuzione della materia “tutela e sicurezza del lavoro”, alla competenza legislativa esclusiva allo Stato, avanzata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette morti bianche nella lettera del suo Presidente dello scorso 10 maggio inviata al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
La riforma della Costituzione introdotta dalla legge Cost. n. 3 del 18 ottobre 2001, ha attribuito alle Regioni competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro e, a fronte di tale attribuzione, la successiva normativa statale ha definito i principi generali e l’organizzazione del sistema istituzionale.
In attuazione della legge delega 3 agosto 2007 n. 123, del DPCM 21.12.2007, ed infine del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, è stato costituito, presso ciascuna Regioni e Provincia autonoma, il Comitato regionale di Coordinamento (art. 7 del decreto legislativo n. 81/2008), organo di raccordo tra amministrazioni regionali,nazionali e parti Sociali (Regioni, Inps, Direzione Regionali del lavoro del Ministero del lavoro, Inail, parti sociali).
A livello nazionale sono stati costituiti, presso il Ministero della salute ed il Ministero del lavoro, rispettivamente il Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 5 D.Lgs. n. 81/2008), e la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (art. 6 D.Lgs. n. 81/2008).
Il ruolo delle Regioni è stato di forte impulso all’attività degli organismi nazionali con la redazione di numerosi documenti poi approvati dalla Conferenza Stato-Regioni, quali l’Accordo sulla formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro.
In particolare il Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha approvato i seguenti documenti elaborati dalle Regioni: il Piano Nazionale di Prevenzione in Edilizia ed il Piano Nazionale di Prevenzione in Agricoltura.
Al fine di orientare l’attività dei Comitati Regionali di Coordinamento (art. 7 del decreto legislativo 81/2008), il Ministero della salute e il Ministero del lavoro avrebbero dovuto tramite il Comitato art. 5 “stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, definire la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell’azione di vigilanza, i piani di attività, e i progetti operativi”, mentre il Comitato fino ad oggi non ha adottato alcun atto di indirizzo ad eccezione, dei due Piani sopra citati.
Gli esiti dei dati aggregati, relativi alle attività di vigilanza, ma anche alle iniziative di promozione della salute negli ambienti di lavoro realizzate dalle Regioni,sono stati trasmessi dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ai due organismi nazionali, il Comitato art. 5 e la Commissione art. 6, il 24 novembre 2011 e alla Commissione parlamentare di inchiesta il 25 novembre 2011 e il 14 maggio 2012.
Gli stessi dati sono stati inviati dalle Regioni direttamente al Ministero della Salute utilizzando il modello ministeriale in formato cartaceo, per mancanza del sistema informativo nazionale da tempo sollecitato. Mentre infatti le Regioni dispongono di propri sistemi informativi, il Sistema Informativo della Prevenzione presso l’Inail non è operativo.
Anche nell’ambito della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (art. 6 D.Lgs. n. 81/2008), composto da rappresentanti dei Ministeri, delle Regioni e delle parti sociali, le Regioni e le Province autonome svolgono un ruolo attivo ed hanno concorso all’approvazione da parte della Commissione di una serie di documenti tecnici, come previsto dal D.Lgs. 81/08 .
Inoltre nei Piani Regionali di Prevenzione, le Regioni e le Province autonome hanno previsto progetti e programmi di intervento sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che il Ministero della salute ed il Tavolo di monitoraggio sull’attuazione dei Livelli Essenziali di Assistenza hanno certificato nel 2010 e che, per il 2011, sono chiamati a certificare a fronte di attività già realizzate dalle Regioni e dalle Province Autonome.
Non si ravvisano, dunque, “… le complicazioni e le difficoltà di raccordo tra rappresentanti della Amministrazioni centrali dello Stato, delle Regioni e delle Parti sociali”, indicate nella lettera citata. Al contrario, le Regioni hanno partecipato alle numerose commissioni e hanno svolto sempre un ruolo attivo di promozione delle niziative, coordinando a livello regionale le attività delle amministrazioni statali e delle aziende Ulss.
Le complicanze e le difficoltà di raccordo riguardano semmai l’azione degli uffici decentrati del Ministero del lavoro che senza concordare in sede di Comitati regionali di Coordinamento l’attività di vigilanza congiunta, hanno ricevuto indicazione di attivare autonomamente campagne di vigilanza sul territorio, a prescindere dalla programmazione dei Comitati Regionali di Coordinamento (Circolare ministeriale “Mattone”).
La proposta di revisione costituzionale diretta a portare la materia “tutela e sicurezza del lavoro”, tra le materie di esclusiva competenza legislativa statale, non è affatto idonea a risolvere i problemi di coordinamento tra amministrazioni, in quanto non legittimerebbe comunque una riserva di competenze amministrative in capo ad apparati amministrativi ministeriali.
Con la riforma costituzionale introdotta dalla legge n. 3 del 2001 è del tutto scomparso il principio del parallelismo tra funzioni legislative e funzioni amministrative, pertanto l’ente competente ad esercitare il potere legislativo non è necessariamente l’ente competente ad esercitare le relative funzioni amministrative.
In base all’art. 118, primo comma, Cost., le funzioni amministrative, in qualsiasi materia (anche quindi in materia di competenza legislativa esclusiva statale, così come nelle materie di competenza concorrente), vanno attribuite agli enti territoriali più prossimi alla comunità, in modo da assicurare un’azione amministrativa adeguata e rispondente alla dimensione territoriale regionale e alle esigenze delle comunità locali.
Secondo questo principio cardine dell’attività amministrativa (art. 118, comma 1 Cost.), è semmai incoerente la permanenza in capo all’amministrazione decentrata ministeriale di competenze amministrative in materia di tutela e sicurezza sul lavoro.
Si ritiene, quindi necessaria la piena attuazione della Costituzione in vigore, che mira alla realizzazione di sistemi amministrativi efficienti di natura locale e con coordinamento regionale.
Inoltre va ricordato che la “tutela e la sicurezza del lavoro” attiene all’ambito più generale della “tutela della salute”, materia a competenza legislativa concorrente regionale quindi riportare alla competenza esclusiva statale tale materia porterebbe a “… creare una irrazionale e pericolosa asimmetria con la più generale tutela della salute che lo stesso art. 117, comma 3, Cost. attribuisce alla competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni” come ha già avuto modo di precisare la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome con il Documento n. 09/013/CR/C7 del 26 febbraio 2009, con conseguenze che verrebbero pagate ancora una volta dall’intero mondo produttivo, aziende e lavoratori (allegato n. 3).
Nel merito alle osservazioni contenute nella nota della Commissione di inchiesta del Senato, osservazioni già evidenziate dalla stessa Commissione in un recente incontro tenutosi il 14 maggio a Venezia, relativa a:
- la difficoltà delle Regioni ad assicurare il coordinamento tra le diverse istituzioni, in considerazione del fatto che in alcune Regioni vi è uno scollamento tra iniziative regionali e delle altre amministrazioni;
- il rischio di una sovrapposizione dei controlli in alcune aziende rispetto ad altre che non sono oggetto di attività di vigilanza;
- la necessità non solo di un coordinamento tra istituzioni, che vada a compensare le limitate forze dei singoli Enti, ma anche di uno specifico finanziamento a sostegno di queste attività da individuare anche nel nuovo Patto per la Salute.
Si ritiene che, per rispondere efficacemente alle osservazioni della Commissione di inchiesta, sia necessario:
- prevedere, con apposita legge, l’attribuzione esclusiva alle Regioni e alle Province autonome della funzione di coordinamento degli interventi di vigilanza, funzione assicurata sul territorio dalle Regioni tramite le Aziende sanitarie, per assicurare azioni coordinate tra tutte le amministrazioni ed evitare sovrapposizioni di interventi. 
In tale modo solamente le Aziende sanitarie potranno attivare gli interventi di vigilanza delle altre amministrazioni per assicurare un controllo capillare compensando le limitate risorse delle amministrazioni (a tale proposito, la Regione Veneto ha elaborato una proposta di legge d’iniziativa regionale ex articolo 121, comma II Cost., già adottata dalla Giunta regionale del Veneto, che nel rispetto di quanto già stabilito dal decreto legislativo n.81/2008 persegue l’ obiettivo di evitare controlli non coordinati tra amministrazioni, così come è stato fatto dalla Direzione del lavoro del Ministero del lavoro;
- invitare formalmente l’Inail ad attivare in tempi brevi il Sistema Informativo Prevenzione in considerazione non solo del tempo trascorso dall’approvazione del decreto legislativo n.81/2008 che ne prevedeva l’attivazione, ma in ragione dell’esigenza segnalata dalla Commissione di inchiesta di una raccolta sistematizzata dei dati;
- sollecitare come evidenziato dalla Commissione di inchiesta, la costituzione di uno specifico capitolo di spesa, a sostegno dell’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro, in sede di ridefinizione del Patto per la salute, considerato tra l’altro la carenza degli organici di tutte le amministrazioni;
- definire e concordare, in ambito del Comitato ex art. 5, conferendo allo stesso maggior incisività, le indicazioni operative per le attività di vigilanza degli organismi periferici della Direzione per le Attività Ispettive del Ministero del Lavoro e delle Regioni, al fine di evitare difficoltà sia a livello di indirizzo programmatorio nazionale, che a cascata nelle Regioni, con un rafforzamento delle funzioni di coordinamento dei Comitati Regionali di Coordinamento.
Le situazioni di criticità, ove vengano accertate, non possono essere superate con la prospettata modifica dell’articolo 117 della Costituzione, che comunque non inciderebbe sulle funzioni amministrative esercitate dai diversi enti, bensì con interventi delle amministrazioni centrali e locali diretti al miglioramento delle specifiche situazioni in un’ottica di leale collaborazione e con un più forte coordinamento del Comitato regionale, così come lo stesso decreto legislativo n. 81/2008 e la legge costituzionale n. 3/2001 stabiliscono.
Infine, le Regioni osservando come nel periodo compreso dal 1978 ed il 2010 gli infortuni mortali sul lavoro si siano ridotti passando da 2524 a 980 eventi, si impegnano a rendicontare annualmente l’attività di vigilanza svolta sull’intero territorio nazionale e dell’attività svolta in ambito dei Comitati Regionali di Coordinamento e del livello organizzativo e qualitativo raggiunto, come previsto dal DPCM 21/12/2007.

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