Disposizioni transitorie

I datori di lavoro sono tenuti ad avviare i dirigenti e i preposti a corsi di formazione di contenuto rispettivamente coerente con le disposizioni di cui al presente accordo in modo che i medesimi corsi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 18 mesi dalla pubblicazione del presente accordo.
Non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione i lavoratori , i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato - entro e non oltre 12 mesi dalla entrata in vigore del presente accordo - corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo , rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata , contenuti e modalità di svolgimento dei corsi . 

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