IL REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio (definiti genericamente “gruppi”) necessitano di una corretta gestione ai fini manutentivi.
Per gestione s’intende l’insieme delle operazioni, a carico della/e ditta/e manutentrici degli impianti antincendio e degli addetti designati alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso d’incendio dei suddetti sistemi ecc..
Nella gestione antincendio un’importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata, da parte del Responsabile dell’Unità Produttiva (Datore di Lavoro o suo delegato) ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.
Il “Registro delle Attrezzature Antincendio” contiene l’elenco dei controlli che periodicamente devono essere attuati sugli impianti antincendio presenti nel luogo di lavoro; il suo utilizzo può contribuire a garantire il mantenimento nel tempo del livello di sicurezza.
Il Registro si pone quindi come utile sussidio nella gestione dei luoghi di lavoro sotto il profilo della sicurezza antincendio. Gli effetti di tale attività ricadono in modo diretto sulla tutela della popolazione lavorativa e delle altre persone che accedono al luogo di lavoro a qualsiasi titolo (fornitori, visitatori, utenti, ecc.).
 Il Registro è istituito obbligatoriamente per tutte le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, quale importante strumento di lavoro per il monitoraggio della sicurezza antincendio.
La necessità di predisporre il Registro, introdotto dal DPR 37/98 (abrogato dal DPR 151/11) è stata ribadita da quest’ultimo all’art. 6, comma 2.
Del resto, anche nel DM 10/03/98 si richiedeva l'effettuazione di un dettagliato programma di sorveglianza, manutenzione e revisione facendo riferimento, per alcune modalità e procedure di controllo alle norme UNI UNI EN UNI ENISO CEI che rappresentano le norme di buona tecnica (la cosiddetta “regola d’arte”) e che individuano, impianto per impianto, i controlli da effettuare con riferimento ad eventuali richieste normative specifiche ed alle periodicità (obbligatorie quando esplicitamente consigliate o, più comunemente, attuate negli altri casi).
In assenza di norme specifiche, è consentito far ricorso alle istruzioni dei costruttori e/o degli installatori.
Il registro deve essere tenuto aggiornato e deve essere compilato in ogni sua parte.
Esso si compone, essenzialmente:
- di una sezione anagrafica riportante i dati significativi della Sede;
- delle indicazioni relative alla scelta del personale (interno ed esterno) incaricato dei controlli;
- delle modalità inerenti gli interventi previsti per ogni gruppo (sistema,attrezzatura, impianto antincendio);
- delle schede degli interventi previsti per ogni gruppo (sistema, attrezzatura,impianto antincendio)
- del cronologico degli interventi effettuati distinti per gruppo (sistema,attrezzatura, impianto antincendio);
- della documentazione inerente la formazione e le esercitazioni antincendio.
Il registro è costituito da schede precompilate (da completare a cura dei responsabili delle attività incaricati) e deve essere integrato anche con l’inserimento dei verbali e dei rapporti di verifica redatti a cura delle ditte manutentrici.

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