PIanificazione delle emergenze





ASPETTI FONDAMENTALI DEL PIANO DI EMERGENZA 

       
 
L’emergenza è definibile come il manifestarsi di una circostanza anomala, ad esempio incendio, frana, terremoto, esplosione, rottura di una tubazione, rilascio di sostanza pericolosa ecc.; 
tale circostanza può essere prevedibile oppure imprevedibile.
Dal punto di vista operativo vengono considerate solo le emergenze derivanti da eventi prevedibili quindi il piano di emergenza è un piano relativo a emergenze prevedibili.
Nei luoghi di lavoro le emergenze possono essere estese o circoscritte. 
                                                    
Emergenza circoscritta: interessa un solo punto dell’ambiente di lavoro (ovvero un solo locale) e quindi necessita della mobilitazione parziale dei lavoratori presenti e degli incaricati della gestione delle emergenze.
Emergenza estesa: interessa più o tutti i punti dell’ambiente di lavoro e quindi necessita della mobilitazione di tutti i lavoratori presenti e di tutti gli incaricati della gestione delle emergenze.
Dal punto di vista della pianificazione le emergenze nei luoghi di lavoro possono essere interne o esterne; di conseguenza si può parlare quindi di un piano di emergenza interno e di un piano di emergenza esterno.
Piano di Emergenza Interno (PEI): interessa tutte quelle anomalie che possono presentarsi all’interno del luogo di lavoro inteso come ufficio, piano, fabbricato, reparto, stabilimento industriale ecc.
La stesura del PEI è compito del datore di lavoro.
Piano di Emergenza Esterno (PEE): interessa tutte quelle situazioni che possono presentarsi all’esterno del luogo di lavoro, inteso come stabilimento industriale o come insediamento abitativo, e che talvolta sono provocate da agenti esterni (frane, terremoti ecc.) e talvolta da agenti industriali (esplosioni, incendi, rilasci di sostanze tossiche ecc.).
La stesura è demandata al Prefetto con l’ausilio della Questura, dei VV.F., dell’APAT, dell’ex ISPESL, della Regione, della Provincia e del Comune ove è ubicato il sito industriale e i dati di input vengono desunti dai piani di emergenza interni stilati dalle industrie gravitanti nell’area interessata in quanto i piani di emergenza esterni sono piani di area. 
La principale emergenza prevedibile che si presenta in una attività lavorativa è quella dell’incendio.
A questo proposito occorre osservare le prescrizioni del D. Lgs. 81/08 (e del più specifico D.M. 10/3/98 del Ministero degli Interni) alla cui lettura si rimanda.
Scopo di un piano d’emergenza è quello di consentire ai lavoratori la migliore gestione delle situazioni di rischio - individuate attraverso la valutazione dei rischi stessi nell’ambiente lavoro - definendo un complesso d’interventi ed azioni che sono da ritenersi
i più idonei per superare tali situazioni nel modo migliore.
Obiettivi del PIANO DI EMERGENZA:
- la raccolta in un documento organico di tutte le informazioni circa il personale incaricato allo scopo ed i percorsi, i mezzi ed i dispositivi d’intervento presenti;
- la predisposizione di linee guida comportamentali e procedurali per le situazioni a rischio ipotizzabili;
- la realizzazione di uno strumento in grado di sperimentare la simulazione di una emergenza consentendo l’addestramento dei lavoratori.
In tutti i luoghi di lavoro, escluse le aziende ove sono occupati meno di 10 dipendenti - ad eccezione di quelle in cui le attività sono soggette al controllo del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco - il datore di lavoro deve predisporre e tenere aggiornato il piano d’emergenza.
Il Piano di Emergenza deve determinare e riportare in dettaglio:
- le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso d’incendio;
- le procedure da attuare per l’evacuazione del luogo di lavoro;
- le disposizioni per chiedere l’intervento dei VV.F.;
- le specifiche misure per assistere le persone disabili.
Il piano dovrà contenere quindi i seguenti elementi:
- le caratteristiche dei luoghi di lavoro con particolare riferimento
alle vie di esodo;
- il sistema di rilevazione e di allarme antincendio;
- il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;
- i lavoratori esposti a rischi particolari;
- il numero degli addetti all’attuazione ed al controllo del piano nonché all’assistenza per l’evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, evacuazione, lotta antincendio, pronto soccorso);
- il livello di formazione ed informazione fornito ai lavoratori;
- i doveri del personale incaricato di svolgere specifiche mansioni in relazione alla sicurezza antincendio quali i telefonisti, i portieri, i capi reparto, gli addetti alla manutenzione, il personale di sorveglianza e custodia, ecc.; 
- i doveri del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso d’incendio;
- i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;
- le misure specifiche da porre in atto nei confronti dei lavoratori esposti a rischi particolari;
- le misure specifiche per le aree ad elevato rischio d’incendio;
- le procedure per la chiamata dei Vigili del Fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire loro la necessaria assistenza durante l’intervento;
- una o più planimetrie in cui siano riportate:
- il tipo, numero ed ubicazione delle attrezzature ed impianti d’estinzione;
- l’ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
- le caratteristiche distributive del luogo con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree, alle vie d’esodo e ad alla compartimentazione antincendio;
- l’ubicazione dell’interruttore generale dell’alimentazione elettrica, delle valvole d’intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e degli altri fluidi combustibili.
Si sottolinea che:
- per i luoghi di lavoro di piccole dimensioni - seppur non compresi nella esclusione prevista dall’art. 5, comma 2, del decreto - il piano d’emergenza può essere limitato alla predisposizione di avvisi scritti contenenti norme comportamentali;
- la disposizione relativa alle planimetrie è obbligatoria solamente per i luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi;
- nel caso di luoghi di lavoro facenti capo a più unità produttive, in quanto ubicate nello stesso edificio, il piano deve essere elaborato in collaborazione tra i diversi datori di lavoro a meno che non crei problemi diversi.
- in presenza di disabili, non vedenti, sordomuti, ecc. il datore di lavoro – a seconda della menomazione – deve individuare misure ed interventi specifici per assicurare un’efficace assistenza in caso d’incendio.
Operativamente il Piano di Emergenza è diviso in due tronconi:
Piano di Emergenza passivo e Piano di Emergenza attivo.
Il Piano di Emergenza passivo è costituito dalle attrezzature, dagli impianti e dispositivi di sicurezza, che devono essere installati presso i luoghi di lavoro e dalle misure di sicurezza che devono essere adottate lavoro, dal datore di lavoro.
Il Piano di Emergenza attivo è costituito dagli interventi che devono essere attuati dal personale incaricato della gestione delle emergenze e dai comportamenti che devono essere adottati da ciascun lavoratore al verificarsi di una emergenza sul luogo di lavoro.
Il Piano di Emergenza passivo è composto da:
- SEGNALETICA DI SICUREZZA
- INFORMAZIONI ESPOSTE PER IL PERSONALE
- VIE ED USCITE DI EMERGENZA
- DISPOSITIVI DI ALLARME
- DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
- MEZZI DI COMUNICAZIONE
- INTERRUTTORE GENERALE ALIMENTAZIONE ELETTRICA
- DISPOSITIVI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI PER FRONTEGGIARE UN INCENDIO:
- ESTINTORI
- IDRANTI
- RILEVATORI DI INCENDIO
- IMPIANTI FISSI DI SPEGNIMENTO
- COPERTA IN FIBRA DI VETRO
Il Piano di Emergenza attivo è composto:
􀂉 DAGLI INTERVENTI DEL PERSONALE INCARICATO DELLA GESTIONE DELLE
EMERGENZE
􀂉 DALLE MODALITA’ DI COMPORTAMENTO DEI LAVORATORI
(D. Lgs. 81/08 – art. 15, comma 1, u)
1 Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
... u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato” …

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