RISORSE PER LA PREVENZIONE

Fra i dati rilevati dalle regioni vi è la dotazione di operatori dei servizi di Prevenzione, molti dei quali sono provvisti di qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG) che consente l'effettuazione di attività ispettiva in azienda. 
La ripartizione del personale per profilo professionale e funzione evidenzia lo spettro delle azioni di prevenzione svolte dai servizi delle ASL, che prevedono la vigilanza, svolta attraverso personale con qualifica di UPG, ma anche azioni di promozione della salute ed attività sanitarie. 
Nel 2010 non era prevista questa rilevazione; 
ciò nonostante, alcune regioni hanno trasmesso ugualmente alcune informazioni aggiornate. Per le figure seguenti, quando non erano disponibili i dati del 2010, è stato utilizzato il dato della rilevazione 2009.
Assistenza:attività svolta a supporto di imprese,datori di lavoro, lavoratori e associazioni di datori di lavoro in tema salute e sicurezza sul lavoro. 
Il suo carattere generale e non specifico di una particolare situazione la differenzia dalla consulenza che è vietata agli organi che svolgono funzioni di vigilanza.
ATECO:metodo di classificazione delle attività economiche; 
è la traduzione italiana della Nomenclatura delle Attività Economiche (NACE) creata dall'Eurostat, adattata dall'ISTAT alle caratteristiche specifiche del sistema economico italiano. 
Attualmente è in uso la versione ATECO 2007, entrata in vigore dal 1º gennaio 2008, che sostituisce la precedente ATECO 2002, adottata nel 2002. 
La classificazione utilizza caratteri alfanumerici con diversi gradi di dettaglio a seconda
del numero di cifre considerate.
Cantiere:definito all'art. 89 del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro DLgs 81/2008 come qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile. 
Sono inclusi gli interventi sulle parti strutturali degli impianti elettrici.
CCM (Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie):
organismo di coordinamento tra il ministero della Salute e le Regioni per le attività di sorveglianza,prevenzione e risposta tempestiva alle emergenze.
Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro(art. 5 del DLgs 9 aprile 2008 , n. 81): istituito presso il Ministero della salute, ha il compito di:
a) stabilire linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
b) individuare obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
c) definire la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;
d)
programmare il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
e) garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l'uniformità dell'applicazione della normativa vigente;
f) individuare le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro(art. 6 del DLgs 9 aprile 2008 , n. 81): è istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Ha il compito di:
a) esaminare i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;
b) esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c) definire le attività di promozione e le azioni di prevenzione;
d) validare le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
e) redigere annualmente una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni;
f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore;
g) definire criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi;
h) valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici di condotta ed etici, adottati su base volontaria, che orientino i comportamenti dei datori di lavoro,anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;
i) valutare le problematiche connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;
l) promuovere la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;
m) indicare modelli di organizzazione e gestione aziendale.
Comitati regionali di coordinamento(art. 7 del DLgs 9 aprile 2008 , n. 81): 
operano presso ogni regione e provincia autonoma al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonché l'uniformità degli stessi ed il necessario raccordo con il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e con la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.
Dipendente o equiparato (art.2 del DLgs 626/1994): persona che svolge un'attività lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione,anche al solo fine di apprendere un mestiere,un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. 
Sono considerati lavoratori equiparati, i soci di società ed enti cooperativi in genere, anche di fatto, che svolgono la loro attività per conto delle società e degli Enti stessi, gli allievi delle scuole in cui si faccia uso di macchine, attrezzature, utensili e apparecchi in genere.
Ai fini della definizione degli obiettivi di cui al Patto per la Salute (LEA 5%), nella seduta del 15 aprile 2010 il coordinamento interregionale ha stabilito che la fonte dati al momento più facilmente utilizzabile è costituita dai flussi informativi INAIL Regioni, effettuando la selezione delle aziende attive al 31 dicembre dell'ultimo anno disponibile con i seguenti criteri relativi agli addetti: dipendenti + addetti di PAT con polizze speciali (ad esempio soci di cooperative assicurate da INAIL con questa forma) >= 1, soci artigiani >= 2.
Formazione: secondo l'art. 2 del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, indica il processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.
 
Indagine per infortunio e malattia professionale:nei casi previsti dal Codice Penale come Omicidio Colposo o Lesione Personale Colposa (artt. 589 e 590) il personale con qualifica di UPG svolge di propria iniziativa o su delega della Magistratura le indagini per accertare l'eventuale responsabilità di datori di lavoro, dirigenti, preposti e altri lavoratori ai fini del relativo procedimento penale. 
Contestualmente,se ricorrono gli estremi, vengono emesse prescrizioni per la regolarizzazione delle situazioni non a norma e l'eliminazione dei pericoli evidenziati.
 
Informazione: secondo l'art. 2 del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, indica il
complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.

 
Infortunio invalidante: infortunio definito con postumi permanenti superiodi al 5% in base al DPR1124/65 e successive modificazioni.
 
Infortunio sul lavoro riconosciuto dall'INAIL:secondo il T.U. DPR 1124/65 è un evento avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione assoluta dal lavoro per più di 3 giorni.

LEA: livello essenziale di assistenza che deve essere assicurato su tutto il territorio nazionale.
 
Malattia professionale riconosciuta dall'INAIL: per il riconoscimento delle tecnopatie l'INAIL si attiene oggi alle tabelle del DM 09/04/2008. 
Una malattia rientrante tra quelle previste dalla tabella (per cui si applica la presunzione legale di origine) è detta appunto “malattia tabellata”. 
Le malattie non rientranti tra quelle previste, e perciò dette “non tabellate”,possono essere riconosciute ma con onere della prova della sussistenza del nesso etiologico tra
lavorazione e malattia a carico dell'assicurato(sentenza C.C. 179/1988).

Notifica preliminare cantiere : definito all'art. 99 del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro come la comunicazione che il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori,trasmette all'Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti. 
La notifica preliminare del cantiere è obbligatoria nel caso in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici o in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini giorno.

Posizione assicurativa territoriale INAIL (PAT): utilizzata da INAIL per gestire il rapporto assicurativo con le aziende e distinguere i lavoratori delle varie sedi e/o con diversa esposizione al rischio. 
Quindi non vi è una relazione univoca tra azienda e/o unità locale e PAT, anche se nella maggior parte dei casi una PAT rappresenta una unità locale. 
Infatti vi sono casi di unità locali a cui vengono attribuite più PAT in relazione a gruppi di lavoratori esposti a rischi diversi ma che operano nella stessa sede. 
Esiste tuttavia il caso in cui, per agevolare il rapporto assicurativo di aziende plurilocalizzate, le masse salariali di più unità locali vengono concentrate in un'unica PAT (accentrante o sede madre); 
in questo caso, nell'archivio distribuito, non sono disponibili informazioni sulle “PAT figlie”. A ogni PAT vengono assegnate una o più voci di tariffa in base alle lavorazioni svolte anche se la maggioranza della PATha una sola voce.

Sorveglianza sanitaria ex esposti a cancerogeni
: visita medica e accertamenti strumentali erogati a lavoratori precedentemente esposti a cancerogeni e che non sono più sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte dell'azienda in quanto è cessato il rapporto di lavoro. 
Tende alla diagnosi precoce delle patologie neoplastiche che possono avere un lungo periodo di latenza fra esposizione e insorgenza della malattia.

Tasso grezzo di incidenza: è dato dal rapporto tra il numero di infortuni di lavoratori di un territorio e il numero di addetti delle aziende del territorio;
usualmente viene moltiplicato per 1000.


Tasso standardizzato di incidenza Ufficiale di polizia giudiziaria (UPG) : nel confrontare le regioni si deve considerare che la distribuzione delle attività lavorative non è omogenea, cioè ci sono regioni in cui sono maggiormente diffuse attività a rischio elevato. 
Il tasso standardizzato di incidenza calcola l'incidenza degli infortuni al netto della diversa
distribuzione delle attività lavorative. 
In pratica, si confronta il reale verificarsi di infortuni con quelli che si sarebbero dovuti verificare se nella regione la distribuzione delle lavorazioni fosse la stessa dell'Italia.

Ufficiale di polizia giudiziaria (UPG): secondo l'art.55 del Codice di Procedura Penale gli Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria devono,anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori,compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant`altro possa servire per l`applicazione della legge penale. 
I tecnici della prevenzione sono ufficiali di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni,generalmente a seguito di nomina da parte del prefetto. 
Tale qualifica consente il potere di accesso ai luoghi di lavoro e consente lo svolgimento delle azioni previste dal DLgs 758/94 (prescrizioni).

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