Art.198 D.Lgs.81/08 valutazione del rischio di esposizione a rumore

Linea guida per il settore della musica e delle attività ricreative, ai sensi dell’articolo 198 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., approvata dalla Commissione consultiva permanente per la sicurezza e la salute sul lavoro nella seduta del 7 marzo 2012

Indice

1. D.Lgs. 81/2008 e settori della musica e dell’intrattenimento
2. Introduzione
3. Chi sono i soggetti a rischio ?
4. Misura e valutazione del rischio di esposizione a rumore
5. Modalità di limitazione dell'esposizione
6. Informazione e formazione
7. Sorveglianza sanitaria
8. Bibliografia
9. Allegati
10. Credits

Allegato 1: Parere espresso dal Consiglio Superiore di Sanità, nella seduta del 19.1.2011, riguardante il “Rischio rumore nelle discoteche. Iniziative di prevenzione”.
Allegato 2: Misura dell’esposizione a rumore nel settore della musica.
Allegato 3: Requisiti e standard acustici di alcuni luoghi di lavoro non industriali
Allegato 4: Principali esami specialistici nell’ambito dell’attività di sorveglianza sanitaria

D.LGS. 81/2008 E SETTORI DELLA MUSICA E DELL’INTRATTENIMENTO

Il D.Lgs. 81/2008 si applica a tutti i lavoratori, come definiti nell’art. 2, comma 1, lett. a), compresi i lavoratori nei settori della musica e dell’intrattenimento. Il D.Lgs. 81/2008, oltre che per quanto previsto nel Titolo I, regolamenta l’esposizione agli agenti fisici di rischio nei luoghi di lavoro nel Titolo VIII “Agenti Fisici”, articolato in un capo I riguardante le disposizioni generali e quattro capi riguardanti specifici agenti fisici di rischio. In particolare, il capo II riguarda la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore .

L’articolo 198 del D.Lgs. 81/2008, che ha recepito l’articolo 14 della Direttiva 2003/10/CE, recita infatti: "Su proposta della Commissione permanente per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro di cui all’articolo 6, sentite le parti sociali, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente capo, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definisce le linee guida per l’applicazione del presente capo nei settori della musica, delle attività ricreative e dei call center durante il lavoro, senza prevedere nessuna esclusione dal campo di applicazione. Per quanto riguarda i lavoratori della musica e delle attività ricreative è comunque prevista un’apposita linea guida per agevolare l’attuazione degli obblighi previsti dal capo II, rappresentata dal presente documento.

Occorre poi rilevare che a volte i lavoratori di questi settori operano come lavoratori autonomi, per i quali valgono le disposizioni dell’art. 21 del D.Lgs. 81/08 e, ove applicabili, le disposizioni dell’art. 26.

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