SCARICA DVR Standard Schema e Procedura

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D.V.R. Standard
ai sensi dell’ art. 29 del d . lgs.  81 / 2008
DECRETO-LEGGE 12 maggio 2012 , n. 57
La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro istituita presso il Ministero del Lavoro ha approvato le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi nelle aziende che occupano fino a 10 lavoratori e facoltativamente per quelli che occupano sino a 50 dipendenti .

L’autocertificazione sarà ammessa "fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012 ".



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SCHEMA DELLA PROCEDURA STANDARDIZZATA

Descrizione generale dell'azienda

Descrizione delle lavorazioni aziendali

lndividuazione dei pericoli presenti in azienda

Identificazione delle mansioni ricoperte dalle persone esposte e degli ambienti di lavoro interessati in relazione ai pericoli individuati


lndividuazione di strumenti informativi di supporto per l'effettuazione della valutazione dei rischi (registro infortuni, profili di rischio, banche dati su fattori di rischio indici infortunistici, liste di controllo, ecc.).

Effettuazione della valutazione dei rischi per tutti i pericoli individuati

Individuazione delle adeguate misure di prevenzione e protezione

Indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate


lndividuazione delle misure per garantire il programma di miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza

lndividuazione delle procedure per la attuazione delle misure


Campo di applicazione procedure standardizzate dvr
Procedura Standardizzata per la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera f) e dell'art. 29, comma 5 del D.Lgs. 81 2008 e s.m. i.

Scopo

Scopo della presente procedura è di indicare il modello di riferimento sulla base del quale effettuare la valutazione dei rischi e il suo aggiornamento al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Campo di applicazione

La presente procedura si applica alle imprese che occupano fino a 10 lavoratori (art. 29 comma 5, D.Lgs. 81/08 s.m.i.) ma può essere utilizzata anche dalle imprese fino a 50 lavoratori (art.29 comma 6 del D.Lgs. 81/08 s.m.i., con i limiti di cui al comma 7), come sintetizzato nel seguente schema riepilogativo:

Aziende fino a 10 lavoratori (art. 29 comma 5)

La legislazione a tale riguardo prevede per le aziende fino a 10 lavoratori di assolvere all'obbligo di effettuare la valutazione dei rischio  sulla base delle procedure standardizzate qui descritte.


Sono escluse da tale disposizione le aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell' art.28:

• aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere:

a) aziende industriali a rischio rilevante di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni;
b) centrali termoelettriche;
c) impianti ed installazioni nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
d) aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

Aziende fino a 50 lavoratori (art.29 comma 6)

La legislazione a tale riguardo concede alle aziende fino a 50 lavoratori di effettuare la valutazione dei rischi, sulla base delle procedure standardizzate qui descritte. Tali aziende, in caso di non utilizzo di tale opportunità, devono procedere alla redazione del documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell'art.28.

Sono escluse da tale disposizione le aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell'art.28:
-  aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a, b, c, d) (indicate sopra);
-  aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi alla esposizione all'amianto (art.29 comma 7)

Procedure Standardizzate dvr
ai sensi dell’ art. 29 del d . lgs.  81 / 2008
DECRETO-LEGGE 12 maggio 2012 , n. 57
La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro istituita presso il Ministero del Lavoro ha approvato le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi nelle aziende che occupano fino a 10 lavoratori e facoltativamente per quelli che occupano sino a 50 dipendenti .

L’autocertificazione sarà ammessa "fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012 ".

SCHEMA DELLA PROCEDURA STANDARDIZZATA
  • Descrizione generale dell'azienda
  • Descrizione delle lavorazioni aziendali
  • lndividuazione dei pericoli presenti in azienda
  • Identificazione delle mansioni ricoperte dalle persone esposte e degli ambienti di lavoro interessati in relazione ai pericoli individuati
  • lndividuazione di strumenti informativi di supporto per l'effettuazione della valutazione dei rischi (registro infortuni, profili di rischio, banche dati su fattori di rischio indici infortunistici, liste di controllo, ecc.).
  • Effettuazione della valutazione dei rischi per tutti i pericoli individuati
  • Individuazione delle adeguate misure di prevenzione e protezione
  • Indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate
  • lndividuazione delle misure per garantire il programma di miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
  • lndividuazione delle procedure per la attuazione delle misure

Compiti e responsabilità

Effettuare la valutazione sulla base della procedura standardizzata è responsabilità del datore di lavoro che coinvolgerà i soggetti riportati nello schema seguente, in conformità a quanto previsto dal Titolo l, Capo III del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e in relazione all'attività e alla struttura dell'azienda.


COMPITI

Valutazione dei rischi

Indicazione delle misure di prevenzione e protezione

Programma d'attuazione

RESPONSABILITA'

Datore di lavoro

SOGGETTI COINVOLTI

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): artt.31, 33 e 34 D.Lgs.81/08 s.m.i.

Medico competente (ove previsto): artt.25 e 41 D.Lgs. 81/08 s.m.i.

Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza(RLS)/ Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST): artt. 18, 28, 29 e 50, D.Lgs. 81/08 s.m.i.

Lavoratori: art. 15 comma 1 lett. r) D.Lgs. 81/08 s.m.i.

Eventuali altre persone esterne all'azienda in possesso di specifiche conoscenze professionali (art. 31 comma 3 D.Lgs. 81/08  s.m.i.

Ove il datore le ritenga pertinenti potrà tener conto delle eventuali segnalazioni provenienti dai dirigenti, preposti e lavoratori


COMPITI

Attuazione e Gestione del programma

RESPONSABILITA'

Datore di lavoro

SOGGETTI COINVOLTI

Medico competente (ove previsto): artt.25 e 41 D.Lgs. 81/08 s.m.i.

RLS/RLST: artt. 18, 28, 29 e 50, D.Lgs. 81/08 s.m.i.

Dirigenti: art.18, D.Lgs. 81/08 s.m.i.

Preposti: art.19, D.Lgs. 81/08 s.m.i.

Lavoratori: art.20, D.Lgs. 81/08 s.m.i.


COMPITI

Verifica dell'attuazione del programma


RESPONSABILITA'

Datore di lavoro


SOGGETTI COINVOLTI

Medico competente (ove previsto): artt.25 e 41 D.Lgs. 81/08 s.m.i.

RLS/RLST: artt. 18, 28, 29 e 50, D.Lgs. 81/08 s.m.i.

Dirigenti: art.18, D.Lgs. 81/08 s.m.i.

Preposti: art.19, D.Lgs. 81/08 s.m.i.

Lavoratori: art.20, D.Lgs. 81/08 s.m.i.

Istruzioni operative DVR standard

II Datore di lavoroin collaborazione con il RSPP(se diverso dal Datore di lavoro) e il Medico competente, ove previsto (art.41 D.Lgs. 81/08 s.m.i.), effettuerà la valutazione dei rischi aziendali e la compilazione del documento, previa consultazione del RLS/RLST, tenendo conto di tutte le informazioni in suo possesso ed eventualmente di quelle derivanti da segnalazioni dei lavoratori, secondo i passi di seguito riportati:

1) descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni
2) identificazione dei pericoli presenti in azienda
3) valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati e individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate
4) definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza

La valutazione dei rischi, essendo un processo dinamico deve essere riesaminata qualora intervengano cambiamenti significativi, ai fini della salute e sicurezza, nel processo produttivo, nell'organizzazione del lavoro, in relazione al grado di evoluzione della tecnica, oppure a seguito di incidenti, infortuni e risultanze della sorveglianza sanitaria.

Si ricorda che i principi generali che devono guidare il Datore di lavoro nella scelta delle misure di riduzione e controllo dei rischi sono contenuti nel D.Lgs. 81/08 s.m.i. all'art. 15 e sono così sintetizzabili:

l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione alla fonte in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza (criterio di completezza della valutazione);

il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature;

la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale

il controllo sanitario dei lavoratori (sorveglianza sanitaria);

l'informazione, la formazione e l'addestramento adeguati per i lavoratori;

la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;

l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza (segnaletica di salute e sicurezza);

la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in confomità alla indicazione dei fabbricanti;

la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute sicurezza.

1° Passo : Descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo/attività e delle mansioni

DESCRIZIONE GENERALE DELL'AZIENDA

Inserire nel MODULO 1.1 i seguenti dati identificativi dell'azienda:

Dati aziendali
- Ragione sociale
- Attività economica
- Codice ATECO 2007 (facoltativo)
- Nominativo del Titolare/Legale Rappresentante
- Indirizzo della sede legale
- Indirizzo del sito/i produttivo/i (esclusi i cantieri temporanei e mobili- Titolo IV D.Lgs.81/08 s.m.i.)


Sistema di prevenzione e protezione aziendale
-Nominativo del Datore di lavoro (Indicare se il datore di lavoro  svolge i compiti del SPP)
-Nominativi del  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi se diverso dal datore di lavoro
-Nominativi ASPP (ove  nominati)
-Nominativi addetti al Servizio di Pronto Soccorso,
-Nominativi addetti al Servizio di Antincendio ed Evacuazione
-Nominativo del  Medico Competente (ove  nominato)
-Nominativo del RLS/RLST

Evidenziare le  figure esterne al  Servizio di  prevenzione e  protezione (dirigenti e/o  preposti ove presenti), ai  sensi   dell'art.2 comma 1  lettere  d)  ed  e) e allegare eventualmente l'organigramma aziendale nel quale sono indicati ruoli e mansioni specifiche.


DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI AZIENDALI  ED IDENTIFICAZIONE DELLE MANSIONI

Si  potrà  utilizzare il MODULO 1.2 inserendo le seguenti informazioni nei campi e nelle colonne corrispondenti:

•    "Ciclo lavorativo/Attività"
Indicazione di ciascun ciclo lavorativo/attività.
Se in azienda sono presenti  più cicli lavorativi si potrà utilizzare un modulo per ogni ciclo lavorativo

•  colonna 1 - "Fasi"
lndividuazione delle fasi che compongono il ciclo lavorativo

• colonna 2 - "Descrizione Fasi"
Descrizione sintetica di ciascuna fase

• colonna 3 - "Area/Reparto /Luogo di lavoro"
Indicazione dell'ambiente o degli ambienti, sia al chiuso che all'aperto, o del reparto in cui si svolge la fase

• colonna 4 - "Attrezzature di lavoro: macchine, apparecchi, utensili,  ed impianti"
Elencazione  delle eventuali  attrezzature  utilizzate  in ciascuna fase

• colonna  5- "Materie  prime, semilavorati e sostanze impiegati e prodotti. Scarti di lavorazione"
Elencazione di quelle relative a ciascuna fase

•colonna 6 - "Mansioni/postazioni"
Individuazione di quelle coinvolte in ciascuna fase

Ad ogni "Mansione" deve essere possibile associare, anche attraverso documentazione esterna al DVR standardizzato disponibile presso la sede legale {p.es.: uno specifico allegato, Libro Unico del Lavoro, contratto di lavoro o altro},  il nominativo  dei lavoratori operanti in azienda anche al fine di poter ottemperare agli obblighi di legge  relativi  a: Valutazione dei rischi, anche connessi a "stato di gravidanza, differenza di genere, età, provenienza da altri  paesi e specifica tipologia contrattuale" (art. 28, c. l. del D.Lgs. 81 /08);  Informazione, Formazione ed Addestramento (artt. 36 e 37 del D.L.gs 81 /08): Sorveglianza Sanitaria, qualora ne ricorra l'obbligo (art. 41 del D.L.gs 81/08); uso di specifiche attrezzature di lavoro (art. 71 del D.L.gs 81/08); uso dei Dispositivi di Protezione Individuali, eventualmente messi a disposizione dei lavoratori (art. 77 del D.L.gs 81 /08).

L'esame delle fasi che compongono il ciclo/attività deve essere completo, includendo anche quelle di manutenzione, ordinaria e straordinaria, riparazione, pulizia, arresto e riattivazione, cambio di lavorazioni, ecc. È importante evidenziare, ove presenti, situazioni lavorative quali ad esempio: lavoro notturno, lavoro in solitario in condizioni critiche (nella colonna Descrizione Fasi); attività effettuate all'interno di aziende in qualità di appaltatore, attività svolte in ambienti confinati, lavori in quota (nella colonna Ambiente/Reparto), ecc.

È utile allegare al Modulo, ove presente, la planimetria degli ambienti di lavoro e dei locali di servizio con la disposizione delle attrezzature (lay-out).

2° Passo: Individuazione dei pericoli presenti in azienda

Dopo aver descritto l'attività  aziendale, si devono individuare i pericoli presenti.

Questi  sono  legati  alle  caratteristiche  degli  ambienti  di  lavoro,  delle  attrezzature di  lavoro,  dei materiali; agli agenti fisici, chimici o biologici presenti; al ciclo lavorativo, a tutte le attività svolte (comprese quelle di manutenzione,  ordinaria  e straordinaria,  riparazione, pulizia, arresto e riattivazione, cambio di lavorazioni, ecc.); a fattori correlati all'organizzazione del lavoro adottata; alla formazione, informazione e addestramento  necessari e, in generale, a qualunque altro fattore potenzialmente dannoso per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Si tenga  presente che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare,  ogni qualvolta  sia possibile, le lavorazioni  pericolose  o insalubri in luoghi separati  allo scopo  di non esporvi  senza  necessità  i lavoratori  addetti  ad altre lavorazioni (D.Lgs. 81/08 s.m.i., Allegato IV punto 2.1.4).

Per individuare i pericoli  si utilizzerà il MODULO 2, che dovrà essere barrato nelle caselle delle colonne 3 e 4.

Il modulo contiene:

colonna 1 - "Famiglia di pericoli";
colonna 2 - "Pericoli";
colonne 3 e 4- Devono  essere  contrassegnate  per indicare  la  presenza  o  l'assenza del pericolo in azienda, in coerenza con quanto descritto nel modulo 1.2;
colonna 5 - "Riferimenti legislativi",  con il richiamo  al  D.Lgs.   81108  s.m.i.  e  ad altre principali fonti legislative di riferimento;
colonna 6 - Esempi di incidenti e di criticità" per ogni pericolo elencato.

Ulteriori  pericoli  identificati  dal  datore  di  lavoro,  non  elencati  in colonna  2,  dovranno  essere riportati nella riga "Altro", posta in calce alla tabella.

Al  fine  di  una  più  facile  gestione  del  documento,  qualora  compilato  su  fonnato  elettronico,  SI
consiglia di riportare solo i pericoli presenti.

Potranno essere utilizzati uno o più MODULO 2in relazione al ciclo lavorativo/attività.

In riferimento ai cantieri  temporanei  e mobili si specifica che non si applicano  le disposizioni  del Titolo II ma quelle contenute  nel Titolo IV e relativi allegati del D.Lgs. 81/08 s.m.i.

SCARICA PDF Check List dei pericoli presenti in azienda

3° Passo: Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure attuate

Per ciascun pericolo individuato nel MODULO 2, si deve accertare che i requisiti previsti dalla legislazione  vigente  siano  soddisfatti   (se  del  caso,  anche  avvalendosi   delle  norme  tecniche), verificando  che   siano   attuate   tutte   le   misure   tecniche, organizzative, procedurali, DPI,  di informazione, formazione e addestramento,  di  sorveglianza sanitaria  (ove   prevista) necessarie  a garantire la salute  e sicurezza dei  lavoratori. Nella  valutazione si terrà  conto  delle condizioni  che possono  determinare una  specifica  esposizione  ai  rischi, tra  cui   anche quelli   riguardanti   le lavoratrici   in  stato  di  gravidanza, secondo   quanto   previsto   dal  D.Lgs. 26  marzo 2001, n . 151, nonché  quelli  connessi  alle  differenze di  genere  (considerando le problematiche al  maschile  e al femminile), all'età (considerando non solo i giovani  lavoratori, ma le fasce  di età avanzata, quali gli over 50),  alla provenienza da altri  Paesi e quelli  connessi  alla  specifica  tipologia contrattuale (art. 28, c. I, del D.Lgs. 81/08 s.m.i.).

Qualora  si  verifichi   che   per  alcuni   pericoli   non  siano   state   attuate  le  misure   previste   dalla legislazione  di  cui  sopra,   necessarie  a  garantire  la  salute   e  sicurezza dei  lavoratori,  si  dovrà provvedere con interventi  immediati.

Il MODULO 3consente di documentare sinteticamente la valutazione dei rischi, l'individuazione delle misure  di prevenzione e protezione attuate e il programma di miglioramento.

Si  può  scegliere, secondo la modalità che si  riterrà  più  adatta  alle  caratteristiche dell'azienda, se effettuare la  valutazione del  rischio e la  conseguente compilazione del  MODULO  3 a  partire dall'Area/Reparto /Luogo di lavoro o dalle mansioni/postazioni o dai pericoli  individuati.

Il modulo è suddiviso in due sezioni: "Valutazione dei rischi e misure attuate" e "Programma di miglioramento".

La prima sezione  è composta dalle seguenti colonne:

• colonna 1 - "Area/reparto/luogo di lavoro"
• colonna 2 - "Mansione/Postazione"
• colonna 3 - "Pericoli che determinano risch i per la salute e sicurezza"
• colonna 4 - ''Eventuali strumenti di supporto"
• colonna 5 - "Misure attuate"

La seconda  sezione è composta dalle seguenti  colonne:

• colonna 6 - "Misure di miglioramento da adottare  e tipologie di misure  preventive/protettive"
• colonna 7 - "Incaricati della realizzazione"
• colonna 8 - "Data  di attuazione delle misure  di miglioramento"

Il MODULO 3deve  riportare in  modo  coerente  le aree/reparti/luoghi  di  lavoro  (colonna 1), le corrispondenti mansioni/postazioni (colonna 2) individuati nel MODULO 1.2 ed i pericoli  correlati (colonna 3)  individuati nel  MODULO  2. Per quanto  riguarda  le attrezzature di  lavoro  dovranno essere indicate le   singole tipologie di attrezzature già identificate nel proprio ciclo lavorativo/attività.

Ai fini di una più efficiente gestione delle misure di prevenzione e protezione di ciascun lavoratore, è possibile inserire (in colonna 2) una codifica  specifica per ciascuna mansione  identificata svolta in azienda dai lavoratori. Il codice potrà essere utile per  collegare il nominativo dei lavoratori operanti in azienda alle mansioni  svolte

La valutazione dei rischi sarà effettuata per tutti i pericoli  individuati, utilizzando le metodiche ed i criteri  ritenuti  più  adeguati alle situazioni lavorative aziendali, tenendo  conto dei  principi generali di tutela previsti  dall'art. 15 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.

Laddove la legislazione fornisce  indicazioni specifiche sulle modalità di  valutazione (ad es. rischi fisici,  chimici, biologici, incendio, videoterminali, movimentazione manuale dei  carichi,  stress lavoro-correlato ecc.) si  adotteranno le modalità indicate dalla legislazione stessa,  avvalendosi anche  delle informazioni contenute in banche dati istituzionali nazionali ed internazionali.

In assenza  di indicazioni legislative specifiche sulle  modalità  di valutazione, si utilizzeranno criteri basati   sull'esperienza  e  conoscenza  delle   effettive  condizioni lavorative   dell'azienda  e,  ove disponibili,  su  strumenti di  supporto, su  dati  desumibili da  registro infortuni, profili di rischio, indici infortunistici, dinamiche infortunistiche, liste di controllo, norme tecniche, istruzioni  di uso e manutenzione, ecc.

Sulla  base dei risultati della  valutazione dei  rischi,  verranno  definite  per  tipo  ed entità le misure di
prevenzione e protezione adeguate.

Gli strumenti  informativi di supporto in generale, ove utilizzati nel processo  valutativo, verranno indicati nel MODULO 3 (colonna 4).

In  relazione  al  pericolo  specifico  individuato  (colonna 3)  e  ai  relativi  strumenti di  supporto (colonna  4), le misure  di prevenzione e protezione attuate (scelte, tra quelle tecniche, organizzative. procedurali, DPI, di informazione, formazione e addestramento, di sorveglianza sanitaria, ove prevista) verranno indicate in colonna 5.

 
4° Passo: Definizione del programma di miglioramento

Le misure ritenute opportune per il miglioramento della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori dovranno essere indicate nella colonna 6.

Completano il modulo i dati  relativi  all'incaricato/i della  realizzazione (che  può  essere  lo stesso datore  di  lavoro),  delle  misure  di  miglioramento (colonna 7)  e la  data  di  attuazione delle  stesse (colonna 8).

Per programma di miglioramento si intende il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo  dei livelli  di salute e sicurezza (fra le quali ad  esempio il controllo delle misure di sicurezza attuate  per verificarne lo stato di efficienza e di funzionalità).

Da un punto  di vista  metodologico, ai fini della gestione dei rischi, è utile suddividere le misure di prevenzione e protezione previste  per il  piano  di miglioramento, tra  quelle tecniche, procedurali, organizzative, dispositivi di protezione individuali, formazione, informazione e addestramento, sorveglianza sanitaria.

Qualora  il datore  di  lavoro  lo ritenga opportuno ai fini  di  una migliore descrizione del  processo  di valutazione del  rischio  seguito  e  della  gestione della  attuazione delle  misure di prevenzione e protezione, la  modulistica  indicata  nei  passi precedenti può  essere  ampliata con  informazioni riportate in  colonne aggiuntive.
 
 
infotel d lgs 81 2008

Commenti

INFOTEL ha detto…
La Commissione Bilancio del Senato della Repubblica nella seduta di martedì 18 dicembre 2012 ha approvato un emendamento presentato dai relatori al disegno di Legge di Stabilità 2013, Sen. Giovanni Legnini e Sen. Paolo Tancredi, che prevede la proroga al 30 Giugno 2013 del termine dell’autocertificazione dell’effettuazione della valutazione dei rischi per le attività che occupano fino a 10 lavoratori.

L’art. 2-bis della Legge di Stabilità recita infatti che: “E’ fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata”.

La Tabella 1, al punto 9, dice che il termine previsto per il 31/12/2012 viene prorogato al 30/06/2013 per quanto attiene all’art. 29, comma 5, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.