Art 29 d lgs 81 modifica semplificazione

modifiche dvrAll’articolo 29, dopo il comma 6-bis, sono inseriti i seguenti: “6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati settori di attività a basso rischio infortunistico. Nelle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico i datori di lavoro possono attestare di avere effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29 utilizzando il modello allegato al decreto di cui al precedente periodo.
6-quater.  Fino  alla  pubblicazione  del  decreto  di  cui  al  comma  6-ter trovano  applicazione  le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 6-bis.”.

2.  La  prima  delle  relazioni  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  relativa  al  periodo  2007-2012,  è predisposta entro il 30 giugno 2013.

3. Il decreto di cui all’articolo 29, comma 6-ter, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotto dal comma 1, lettera b) è adottato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Commenti