Il documento di valutazione dei rischi - DVR

dvr
Il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi ed elabora il documento di valutazione dei rischi (DVR), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente ove previsto, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, rielaborandolo immediatamente in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. 

Per semplificare e snellire la valutazione e l’elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR), è previsto che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, siano individuati settori di attività a basso rischio infortunistico, sulla base di criteri e parametri oggettivi. 

Nelle aziende che operano nei siffatti settori di attività a basso rischio infortunistico, i datori di lavoro potranno attestare di avere effettuato la valutazione dei rischi, fermi restando i relativi obblighi, utilizzando il modello allegato al decreto ministeriale. 

Tale decreto dovrebbe essere poi adottato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di semplifcazione, ma trattandosi di termine ordinatorio le probabilità di una sua emanazione nei tempi previsti rimane difficoltosa. 

La semplificazione introdotta fa comunque salva la possibilità, fino alla pubblicazione del decreto attuativo, per i datori di lavoro che occupino fino a 10 lavoratori, nelle aziende che non rientrino fra quelle particolarmente pericolose, di effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate attualmente in avanzato corso di definizione, nonché la facoltà fino al 31 dicembre 2012 di autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Inoltre per i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori, sempre fino alla pubblicazione del decreto attuativo, è consentito di effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle suddette procedure standardizzate

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