misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata

misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durataLarticolo 1 reca misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata. In particolare, la norma prevede che con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza Stato-Regioni, siano adottate misure di semplificazione degli adempimenti relativi alla informazione, formazione e sorveglianza sanitaria, previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) nei casi in cui la prestazione del lavoratore presupponga una permanenza di breve durata nei luoghi di lavoro (fino a cinquanta giornate lavorative nell’anno solare di riferimento).

Ciò per evitare la ripetizione, per ragioni solo formali, di adempimenti già posti in essere dallo stesso o da altri datori di lavoro. Si pensi, ad esempio, alla necessità di sottoporre il lavoratore a visita medica di controllo per ogni prestazione lavorativa, anche di poche ore, o a quella di ripetere la medesima attività di formazione riferita ad analoga attività perché il datore di lavoro presso il quale il prestatore svolge la prestazione è mutato rispetto al datore di lavoro precedente, pur nel medesimo settore produttivo. Misure analoghe a quelle in parola sono state previste dall’articolo 3, comma 13, del citato decreto n. 81, seppur in relazione ai soli lavoratori agricoli. Il relativo decreto è in fase di perfezionamento.

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