Semplificazione di adempimenti nei cantieri

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1. All’articolo 88, comma 2, lettera g-bis), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: “condizionamento e riscaldamento”, sono aggiunte le seguenti: “e i piccoli lavori senza costruzione, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi”.

2. Dopo l’articolo 104 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è inserito il seguente: “Art.104- bis. (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei e mobili). - Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h, del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell’opera di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b)”.

3. All’articolo 131 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo”.

4. I decreti di cui all’articolo 104-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotto dal comma 2, e di cui all’articolo 131, comma 2-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dal comma 3, sono adottati entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

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