Art. 51 d lgs 81 organismi paritetici

art 30 d lgs 81
Il D.Lgs. 81/2008 prevede nell'art. 2 la costituzione di organismi paritetici e nell' art. 51 ne individua le funzioni. In particolare nel comma 3-bis dell’art. 51 si evidenzia che gli organismi paritetici [...], su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività. E si ricorda (comma 3-ter) che ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti.
 
 In particolare gli organismi paritetici deputati a svolgere questo compito “sono quelli costituiti, su iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative nell’ambito del sistema contrattuale di riferimento (art.  2 D.Lgs. 276/2003 e art. 2, comma 1 lettera ee) del D.Lgs. 81/2008)”. 
 
E dal testo della Circolare Ministeriale 20 del 29 luglio 2011 e 13 del 5 giugno 2012 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali si può ricavare che “per le attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione e promozione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la legittimazione di organismo paritetico deve essere fatta secondo i consolidati requisiti giurisprudenziali e, se del caso, facendo riferimento alla Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
 
Tale chiarimento sottolinea l’importanza dei compiti affidati agli organismi paritetici ed in particolare quello di asseverare i modelli organizzativi”.

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