Verifiche periodiche Circolare n. 9 del 5 marzo 2013

Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche
Circolare n. 9 del 5 marzo 2013

Circolare n. 9 del 5 marzo 2013 
 
Oggetto:  D.M. 11 aprile  2011 concernente la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche  periodiche di cui all'Ali. VII  del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. nonché  i criteri per l'abilitazione  dei soggetti di cui all'articolo 71, comma  13, del medesimo  decreto legislativo" - Chiarimenti.

A seguito di numerosi quesiti pervenuti allo scrivente in merito all'applicazione del D.M. 11.04.2011, tenuto conto delle Circolari n. 21/2011, n. 11/2012, n. 22/2012 e n. 23/2012 di questo Ministero, su conforme parere della Commissione di cui all'Allegato  III dello stesso decreto, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti applicativi.

l. VERBALI  DI VERIFICA

Con l'entrata in vigore del D.M. 11.04.2011, i soggetti titolari della funzione e i soggetti abilitati dovranno adottare  modelli di "scheda  tecnica" e di "verbale di verifica  periodica" conformi a quelli previsti dali'Allegato IV dello stesso decreto;  quanto sopra deriva dal combinato disposto del D.M. 11.04.2011 e dell 'articolo 71, comma 13, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
Su  ogni  verbale  di  verifica  e  su  ogni  scheda  tecnica  identificativa  deve  essere  presente l 'intestazione dell'ente o del soggetto abilitato che ha effettuato la verifica periodica (attraverso il logo, il timbro o un altro riferimento equivalente); non è richiesta la contemporanea presenza del logo del soggetto titolare della funzione e del soggetto abilitato.

2.  COMUNICAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DA PARTE  DEL DATORE DI LAVORO DELLA VERIFICA PERIODICA AL SOGGETTO ABILITATO

Sulla base di quanto previsto all'articolo 3, comma 2, lettera a), del D.M. 11.04.2011, il datore di lavoro che trascorsi  i sessanta giorni o i trenta giorni dalla richiesta (in relazione alla "data di richiesta" si rinvia al punto l , della Circolare n. 11/2012 di questo Ministero), rispettivamente nel caso di prima verifica periodica o di verifica periodica successiva alla prima, decida di affidare la verifica periodica ad un soggetto a bilitato deve comunicare, nel  più breve tempo possibile, al soggetto titolare della funzione il nominativo del soggetto abilitato che effettui o abbia effettuato la verifica.

3.   REGIME   DI  PRIMA   VERIFICA  PERIODICA SU  ATTREZZATURE  DI  CUI  AL PUNTO  10.A.3  DELLA  CIRCOLARE N. 23/2012  NON MARCATE  CE  (QUALI  AD ESEMPIO LE MACCHINE AGRICOLE RACCOGLI FRUTTA)

Le attrezzature di cui al punto l O.A.3 della Circolare n. 23/2012 non marcate CE, immesse sul mercato  antecedentemente  al  31.12.1996,  secondo  quanto  chiarito  dalla  medesima  circolare,

rimangono soggette al regime di collaudo previsto dal D.M. 04/0311982.  La richiesta di immatricolazione dovrà  essere  inoltrata  all'INAIL per  la  gestione  della   banca  dati,  mentre  il successivo  collaudo, trascorsi 40 giorni dalla comunicazione  della matricola da parte dell'INAIL, potrà essere effettuato da un tecnico così come previsto all'articolo 4 del succitato  decreto.
Al  termine  del  collaudo,  come  già  previsto  dalla  suddetta  circolare,  dette  attrezzature  saranno sottoposte al regime delle verifiche periodiche successive di competenza delle ASL/ARPA.
Le attrezzature  di lavoro  in argomento,  come già previsto  dalla suddetta  circolare, regolarmente messe in servizio secondo il regime previgente alla disciplina della marcatura  CE e già sottoposte a verifiche  periodiche devono seguire il regime delle verifiche periodiche successive alla prima. Infine, le attrezzature  di  cui  al  succitato  punto  1O.A.3 marcate  CE  mai  sottoposte  a verifiche rientrano nel regime delle verifiche periodiche di cui al D.M. 11.04.2011.

4.   ARGANI INSTALLATI SU AEROGENERATORI

Gli argani installati sugli aerogeneratori  utilizzati nei parchi eolici rientrano  nel regime di verifica di cui all'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in quanto  tali attrezzature di sollevamento   non  sono  funzionali  alla  specifica  destinazione  operativa  dell'aerogeneratore,  ma sono dedicati esclusivamente ad operazioni di manutenzione degli stessi.

5.   LOADER  AEROPORTUALI

Con  riferimento  ai loader  aeroportuali  (comunemente  detti  cargo loader)  gli stessi  sono  definiti come piattaforme di sollevamento per carico/scarico  di carichi unitari per gli aeromobili  in servizio nel trasporto aereo civile (vedere anche norma EN 12312-9); la loro funzione, quindi, non è quella di portare uno o più operatori in quota con le loro attrezzature allo scopo di svolgervi  operazioni di costn1zione,  manutenzione,   riparazione, ispezione   o  altri  lavori  simili,  ma  piuttosto  quella  di trasportare e movimentare  carichi in quota accompagnati  dall'operatore.
Pertanto, i loader aeroportuali  non sono configurabili  come ponti mobili sviluppabili  e dunque non rientrano tra le attrezzature di cui all'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
Un'attrezzatura per la raccolta rifiuti dotata di braccio articolato  e dispositivo  di aggancio  rigido (tale da impedire ogni oscillazione  del carico) per il prelievo di contenitori di superficie (vedere ad esempio Fig. 1), seminterrati  e interrati, compatibili  con detto dispositivo  di aggancio, non rientra nel regime delle  verifiche  periodiche di cui all'articolo 71, comma  11, del  D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., poiché non si configura come un apparecchio di sollevamento ai sensi della norma UNI ISO 4306-1 "apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a sollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa".

6.   ATTREZZATURA DESTINATA  ALLA RACCOLTA  RIFIUTI

ATTREZZATURA DESTINATA  ALLA RACCOLTA  RIFIUTI
 
7.  ASSOGGETTABILITÀ  AL  REGIME  DELLE  VERIFICHE   PERIODICHE   DI  UN CARRELLO ELEVATORE A FORCHE (MULETTO)

Il carrello industriale  a forche (denominato anche carrello elevatore a forche o muletto) non è assoggettato al regime delle verifiche periodiche previsto dall'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i. per gli apparecchi di sollevamento  materiali  con portata  superiore  a 200  kg, in quanto  esso  non  si  configura  come  "apparecchio  a  funzionamento  discontinuo  destinato  a sollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa" (UNI ISO 4306-1).
Viceversa,  detto  carrello  è assoggettato  al  citato  regime  delle  verifiche  periodiche  qualora  sia munito di accessori di sollevamento (previsti dal fabbricante) o di attrezzature intercambiabili (installate nel rispetto delle specifiche disposizioni  legislative e regolamentari  di recepimento della direttiva   macchine)   che   gli   conferiscono    la   funzione,   sopra   definita,   di   apparecchio   di sollevamento.

8.  IVA

Relativamente  all'assoggettabilità delle  verifiche  periodiche  di  attrezzature  di lavoro  al regime IVA, visto il parere formulato dali 'Agenzia delle Entrate- Direzione Centrale Normativa- Settore Imposte Indirette con protocollo n. 954-155483/2012  del14/11/2012 a seguito  dell'interpello 954- 88/2012- Art. 11, Legge 27 luglio 2000, n. 212 da parte di INAIL, si prende atto che le attività di verifica periodica svolte ai sensi del D.M. Il aprile 2011, sia dai soggetti titolari della funzione che dai soggetti abilitati, rientrano nel campo di applicazione dell'IVA.

9.  CONTROLLI PREVISTI DALL'ARTICOLO 71, COMMA 8, DEL D.LGS. N. 8112008 E S.M.I. E INDAGINI SUPPLEMENTARI (DM 11.04.2011, ALLEGATO  II,   PUNTO 2 LETT. C))

I verificatori dei soggetti  abilitati durante l'effettuazione delle verifiche periodiche sono incaricati di pubblico  servizio  ai  sensi  dell'articolo 71, comma  12, del  D.Lgs.  n. 81/2008  e s.m.i.  e, in confom1ità  al  punto   l ,  lettera  a),  dell'Allegato  I,  del  D.M.   11.04.2011,  debbono  garantire competenza  oltre che indipendenza,  imparzialità ed integrità rispetto alle attività  di progettazione, consulenza, fabbricazione, installazione, manutenzione, commercializzazione e gestione eventualmente  legate  in  maniera  diretta  o  indiretta  alle attrezzature  di cui  all'Allegato VII del decreto   legislativo    sopracitato.   Pertanto,  non   è  possibile   per   i  verificatori   di   cui   sopra l'effettuazione di attività quali i controlli previsti dall'articolo 71, comma 8, del D.Lgs. n. 8112008 e s.m.i. e le indagini supplementari.

10. TARIFFE- DECRETO DIRIGENZIALE DEL 23.11.2012

Si  ritiene  utile  evidenziare  che  le tariffe, previste  dal decreto  del  Ministero  del Lavoro  e delle Politiche  Sociali  di  cui  all'articolo 3, comma  3, del  D.M.  11.04.2011  (decreto  dirigenziale  del 23.11.2012),  per le  verifiche  periodiche  delle  attrezzature  di  lavoro  di cui  all'Allegato VII  del D.Lgs. n. 81/2008  e s.m.i., così come chiaramente  indicato nel succitato decreto dirigenziale, "si intendono omnicomprensive di tutte le spese", essendo escluse solo le imposte.

11. FACOLTÀ    DI   AVVALERSI    DEI    SOGGETTI    ABILITATI     ISCRJTTI    NEGLI ELENCHI  DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DEL D.M. 11.04.2011 DA PARTE DEI SOGGETTI TITOLARJ DELLA FUNZIONE

Tenuto conto dell'ultimo  capoverso dell'articolo  2, comma 5, del D.M.  11.04.2011, i soggetti abilitati, essendo già impegnati, ai sensi dell'abilitazione ricevuta, al rispetto dei termini temporali previsti al comma l dello stesso articolo, non sono tenuti a fornire conferma dell'accettazione dell'incarico ai soggetti titolari della funzione.

12. DATA    DI    DECORRENZA    PER    L'EFFETTUAZIONE    DELLE    VERIFICHE PERiODICHE
Fermo restando  quanto previsto dal punto l  della  Circolare n. 11/2012 di  questo Ministero, i termini temporali per lo svolgimento delle verifiche periodiche deconono dalla data di richiesta e non da quella di effettuazione del  pagamento delle tariffe previste dal decreto  del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'articolo 3, comma 3, del D.M. 11.04.2011 (decreto dirigenziale del 23.11.2012).

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