Sicurezza lavoro decreto fare

decreto fareAlcune novità piu' rilevanti sulla sicurezza lavoro modificate dal decreto del fare

Pubblicato nel Suppl. Ordinario n. 50 alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 144 del 21 giugno 2013, il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia (c.d. “Decreto Fare”). 
Duvri (art. 32, 1,a). “In luogo della semplice predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI)” può “essere nominato un incaricato unico che sovraintenda alle attività relative alla sicurezza, realizzando il necessario coordinamento tra committente, appaltatori e subappaltatori. Tale incaricato deve essere in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali tipiche di un preposto, nonché essere soggetto a periodico aggiornamento e avere conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro. Resta comunque l’obbligo di predisporre il DUVRI nel caso di rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei particolari rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori di cui all’allegato XI al Testo Unico sulla sicurezza del 2008.”

Tale provvedimento riguarderà i soli settori a basso rischio infortunistico, settori che dovranno essere identificati “mediante un decreto del Ministero del Lavoro sulla base di criteri e parametri oggettivi desunti dagli indici infortunistici di settore dell’INAIL, e da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa con la Conferenza Stato-regioni”.

“L’obbligo di predisposizione del DUVRI viene escluso per quelle prestazioni che in relazione alla loro durata impiegano un numero esiguo di lavoratori (dieci uomini-giorno).
Sono ovviamente escluse da tale deroga le lavorazioni che possano comportare rischi derivanti da agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di altri rischi particolari”.

Cantieri. (articolo 31,1,h). Previste semplificazioni e l’introduzione di “ modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento richiamato all’articolo 131 del codice degli appalti pubblici” e del fascicolo dell’opera. I modelli dovranno essere regolati da un ulteriore decreto previo confronto con la Commissione consultiva permanente.

Comunicazioni telematiche. (articolo 32, 1, e; 2). “La comunicazione agli organi di vigilanza degli elementi informativi relativi a nuovi insediamenti produttivi” può “essere effettuata nell’ambito delle istanze e delle segnalazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive di cui al DPR 160/2010″. Anche in questo caso “Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate, secondo criteri di semplicità e di comprensibilità, le informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo”.

(Articolo 32, 5 h-n). “Il datore di lavoro” può “trasmettere per via telematica alcune comunicazioni in materia di misure specifiche di protezione e di prevenzione, di esposizione non prevedibile, di notifiche all’organo competente per territorio, di misure di emergenza, anche per il tramite degli organismi paritetici o delle OO.SS. dei datori di lavoro”. Il provvedimento riguarda superamento valori esposizione (TU art. 225), esposizione anomala (TU, 240), inizio lavoro (TU, 250), infortunio da agenti biologici (TU, 277).

Comunicazioni infortuni (articolo 34). Dopo 180 giorni dall’entrata in vigore del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, il datore di lavoro possa denunciare per via telematica eventi legati ad infortuni solo all’INAIL, che trasmetterà in tempo reale tali informazioni alle altre autorità competenti (pubblica sicurezza, autorità portuali e consolari, nonché ai servizi ispettivi della direzione territoriale del lavoro)”.

Lavori di breve durata (articolo 35). “Si prevede che, con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della Salute (sentite la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano), siano adottate misure di semplificazione degli adempimenti relativi alla informazione, formazione e sorveglianza sanitaria, nei casi in cui la prestazione del lavoratore presupponga una permanenza di breve durata nei luoghi di lavoro (fino a cinquanta giornate lavorative nell’anno solare di riferimento)”. Il riferimento è a “alla necessità di sottoporre il lavoratore a visita medica di controllo per ogni prestazione lavorativa, anche di poche ore, o a quella, ove previsto, di ripetere la medesima attività di formazione riferita ad analoga attività perché il datore di lavoro presso il quale il prestatore svolge la prestazione è mutato rispetto al datore di lavoro precedente, pur nel medesimo settore produttivo”.

Verifica atrtezzature (articolo 31, 2,f). “Ridotto da sessanta a quarantacinque giorni il termine entro cui l’INAIL è tenuta ad effettuare la prima verifica ed è stato inoltre previsto l’obbligo, per i soggetti pubblici tenuti ad effettuare la prima verifica, così come le successive (INAIL, ASL o ARPA), di comunicare al datore di lavoro, entro 15 giorni dalla richiesta, la eventuale impossibilità ad effettuare le verifiche di propria competenza nel termine di legge. In questo caso, il soggetto interessato potrà da subito rivolgersi, per la verifica periodica, a soggetti pubblici o privati abilitati, sostenendone il relativo costo”.

Formazione (articolo 31, c). “Introdotte misure di razionalizzazione in tema di formazione degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni (art. 32, TU) e di formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (art. 37, TU). In particolare, al fine di evitare duplicazioni, è stato previsto che nel caso in cui tali soggetti abbiano già svolto percorsi formativi i cui contenuti si sovrappongano in tutto o in parte a quelli cui sono tenuti per legge gli addetti, i responsabili e i rappresentanti, sia riconosciuto loro un apposito credito formativo in relazione alla durata e ai contenuti della formazione già ricevuta”.

Certificazioni sanitarie. All’articolo 42 abrogate le disposizioni sull’obbligo di attestati di idoneità psicofisicaa: sana costituzione, idoneità in lavorazioni non a rischio, sana costituzione per farmacisti, idoneità fisica,pubblico impiego, idoneità fisica maestro di sci.

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