accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011

accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011Recepimento degli accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e del 22 febbraio 2012 in materia di formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Revisione e riordino dei provvedimenti regionali in materia di cui alle DDGR n. 49–3373 del 11/07/2006 e n. 50-3374 del 11/07/2006.


Il documento redatto dalla regione piemonte regola le modalità di effettuazione dei corsi di formazione previsti dal DLgs 81/08 e elencati nella seguente tabella. Esso sarà oggetto di continue revisioni e integrazioni, sia relativamente a corsi di formazione per i quali già oggi esistono indicazioni normative (decreti o accordi della Conferenza Stato-Regioni), sia per quanto riguarda corsi di formazione che dovessero essere definiti in futuro .

Sono quindi trattati i seguenti corsi:


FiguraRif. Normativo nazionale
Responsabile e addetto al Servizio di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP)Art. 32, comma 2 del DLgs 81/08 e Accordo Stato- Regioni del 26/01/2006
Datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischiArt. 34, comma 2 del DLgs 81/08, Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012
LavoratoriArt. 37, comma 1 del DLgs 81/08, Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012
Dirigenti e prepostiArt. 37, comma 7 del DLgs 81/08, Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012
Lavoratori e preposti addetti all'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funiArt. 116, comma 2 e allegato XXI del DLgs 81/08
avoratori e preposti addetti al montaggio, trasformazione e smontaggio dei ponteggiArt. 136, comma 6 e allegato XXI del DLgs 81/08

Le indicazioni contenute nel presente documento disciplinano esclusivamente la formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che si svolge al di fuori del sistema di formazione professionale della Regione Piemonte.

I corsi di frequenza e profitto sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro non devono essere riconosciuti dalle Province in quanto rientrano a tutti gli effetti nell’ambito del presente documento.

Deliberazione della Giunta Regionale 17 giugno 2013, n. 22-5962
Recepimento degli accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e del 22 febbraio 2012 in materia di formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Revisione e riordino dei provvedimenti regionali in materia di cui alle DDGR n. 49–3373 del 11/07/2006 e n. 50-3374 del 11/07/2006.

la Giunta regionale, unanime, delibera di recepire gli accordi sottoscritti in sede di conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare:
-  l’accordo del 21 dicembre 2011, rep. 221/csr, relativo alla formazione dei lavoratori, di cui all’art. 37, comma 2 del D.Lgs 81/08;
-  l’accordo del 21 dicembre 2011, rep. 223/csr, relativo alla formazione del datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3 del D.Lgs 81/08;
-  l’accordo del 22 febbraio 2012, rep. 53/csr, relativo alla formazione dei lavoratori addetti all’uso di attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione, ai sensi dell’art. 73, comma 5 del D.Lgs 81/08;

di approvare il documento, che si riporta in allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, elaborato in conformità agli accordi Stato-Regioni sopra elencati e sulla base del testo approvato dal Comitato Regionale di Coordinamento di cui all’art. 7 del D.Lgs 81/08, contenente le indicazioni operative per la formazione di tutte le figure sensibili previste dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, a modifica e in sostituzione delle indicazioni riportate nella D.G.R. n. 49–3373 e nella D.G.R. n. 50-3374, entrambe dell’ 11/07/2006, relative ai corsi di formazione per lavoratori addetti ai lavori in quota e per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione aziendale, e nei conseguenti provvedimenti attuativi;

di dare mandato al Direttore regionale della Sanità, d’intesa con il Direttore regionale all’Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro e con il coinvolgimento del Comitato Regionale di Coordinamento di cui all’art. 7 del D.Lgs 81/08, di provvedere, con propri atti, all’aggiornamento costante del documento di cui sopra, adeguandolo alle novità normative che dovessero intervenire in futuro;

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