Legge regionale 19 settembre 2013, n. 51

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 25 settembre 2013
Legge regionale 19 settembre 2013, n. 51
Norme per la protezione e bonifica dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto e promozione del risparmio energetico, della bioedilizia e delle energie alternative.


Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 25 settembre 2013

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione ;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettere c) e l), dello Statuto;

Vista la Sito esternolegge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto);

Visto il Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l’adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);

Considerato quanto segue:

1. Il Consiglio regionale, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 10 della l. 257/1992 , ha approvato con deliberazione 8 aprile 1997, n. 102 (Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto. Sito esternoArt. 10 Legge 27 marzo 1992, n. 257 Sito esternoe DPR 8.8.1994 ), il piano di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto;

2. Il piano, in considerazione anche del tempo trascorso dalla sua approvazione, ha esaurito i suoi effetti, tuttavia la questione amianto è ancora di stretta attualità e richiede ulteriori interventi volti, da una parte alla salvaguardia della salute umana e, dall’altra, alla tutela dell’ambiente;

3. Si ritiene pertanto di intervenire in via normativa per definire una disciplina organica della materia, che assicuri, fra l’altro, il necessario raccordo tra le varie fonti programmatiche investite dalla problematica dell’amianto, con particolare riferimento alla programmazione in materia socio-sanitaria, ambientale, energetica e urbanistica, favorendo inoltre l’utilizzo di impianti solari in sostituzione delle coperture di edifici contenenti amianto;

4. Sotto il profilo delle priorità, si assumono fra gli obiettivi principali la messa in sicurezza dei manufatti più pericolosi e delle superfici naturali, nonché la pianificazione della bonifica dei siti pubblici, entro l’anno 2016, e la realizzazione di adeguate campagne informative sul problema della rimozione dell’amianto;

5. Ai fini della semplificazione delle diverse procedure inerenti le attività correlate allo smaltimento dell’amianto, si ritiene opportuno che la Regione, le aziende unità sanitarie locali, gli enti dipendenti dalla Regione e gli enti locali, utilizzino la rete telematica regionale;

Approva la presente legge

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