formatore sicurezza lavoro

’ingegnere che svolga professionalmente la propria attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro
L’ingegnere che svolga professionalmente la propria attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, potrà assumere l’incarico di docente nei corsi di formazione a condizione che documenti il possesso dei criteri di cui al decreto 6 marzo 2013, per ciascuna tematica per la quale voglia svolgere attività di docenza. 
E’ quanto risponde il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con interpello n. 2 del 25 giugno 2015, all’istanza presentata dall’Ordine degli Ingegneri. 
L’ingegnere che svolga professionalmente la propria attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, potrà assumere l’incarico i docente nei corsi di formazione per datore di lavoro che svolga i compiti di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, lavoratori, dirigenti, preposti, a condizione che documenti il possesso dei criteri di cui al decreto 6 marzo 2013, per ciascuna tematica per la quale voglia svolgere attività di docenza. 
E’ quanto risponde il Ministero del Lavoro al Consiglio Nazionale degli ingegneri con interpello n. 2/2015. Nell’istanza avanzata si è richiesto appunto, il parere in merito alla identificazione dei requisiti che devono essere posseduti dai docenti nei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La risposta è da ricercare nel decreto interministeriale 6 marzo 2013 in vigore dal 18 marzo 2014 che individua i requisiti richiesti e la cui dimostrazione è a carico del docente.

Interpello
24/06/2015 - n. 2/2015
destinatario: Consiglio Nazionale degli Ingegneri
istanza: criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro
formatore

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