Prevenzione incendi e le norme comunitarie

Prevenzione incendi e le norme comunitarie
Prevenzione incendi e le norme comunitarie
La prevenzione incendi secondo la legge italiana, indica il complesso delle attività finalizzata alla prevenzione del rischio e/o finalizzate ad evitare il sorgere di incendi.

All'interno dei luoghi di lavoro, è d’obbligo per i datore di lavoro, redare una valutazione dei rischi, come stabilito dal testo unico sulla sicurezza sul lavoro, che comprende la valutazione e la prevenzione di un eventuale incendio. Dato che quest’ultimo può creare seri danni al lavoratore, come ad esempio: un’azione termica, la riduzione della visibilità, anossia, un’azione tossica dei fumi.
Il documento a cura di Marco Carcassi si sofferma innanzitutto sulle differenze fra norme legali (ad esempio leggi, ordinanze o altri strumenti obbligatori) e standards  (documenti tecnici elaborati da un organismo specializzato). Gli “Standards” in linea di principio non sono obbligatori, “ma può essere fatto riferimento in un regolamento o considerati accettabili in pratiche legali (tribunali)”.  E vengono presentati nel documento vari “standards” in campo internazionale (ad esempio ISO/IEC, CEN/CENELEC, ...).

Dopo aver presentato il sistema giuridico italiano, con riferimento anche ai codici civile e penale e alla Costituzione, il documento si sofferma sulle norme armonizzate e sulla sistema giuridico comunitario.

Riguardo alla norma armonizzata si indica che i requisiti essenziali (E.R.), contenuti nelle Direttive, “pur avendo carattere di obbligatorietà per il Produttore, non contengono alcuna indicazione per quanto concerne le specifiche tecniche dei prodotti; a tale riguardo, la Direttiva 88\295 EEC nell'art. 7 rimanda a tre tipi di documenti:
- documento di armonizzazione o norma armonizzata (HD);
- norma europea (EN);
- pre-norma europea (ENV)”.

E la definizione di norma armonizzata è espressa nella motivazione della Direttiva, dove si dice che: ‘...al fine di dimostrare la conformità ai requisiti essenziali e di garantirne il controllo è opportuno disporre di norme armonizzate a livello europeo...’, le quali ‘...devono mantenere il loro statuto di testi non obbligatori...". Inoltre ‘il Comitato Europeo di Normalizzazione (Cen) ed il Comitato Europeo di Normalizzazione Elettrotecnica (Cenelec) sono riconosciuti quali organismi competenti ad adottare le norme armonizzate..."  e ‘una norma armonizzata è una specifica tecnica (norma europea o documento di armonizzazione) adottata, su mandato della Commissione, dall'uno o l'altro o da entrambi gli organismi di normalizzazione...’.
In poche parole le norme armonizzate “hanno carattere volontario; sono adottate dai Comitati Europei di normazione; sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee; la loro osservanza conferisce la ‘presunzione di conformità’ agli E.R.; sono basate su norme internazionali (ISO o IEC) e riguardano aspetti generali. Implicano la partecipazione alla loro elaborazione di tutte le parti interessate (produttori, utilizzatori, enti notificati, autorità governative, etc.). Presuppongono l'esistenza di un mandato al CEN o al CENELEC da parte della Commissione. Vengono pubblicate come Norme Nazionali, senza alcuna modifica, dagli Enti di Normazione nazionali”.

Veniamo al sistema giuridico comunitario:
- regolamenti: “legge a carattere obbligatorio applicabile senza una legge di recepimento;
- direttive: legge a carattere obbligatorio nei risultati. Lascia a ciascun stato la scelta delle forme e mezzi per la sua attuazione;
- decisioni: riveste carattere obbligatorio solo per quello che concerne, non necessita di una legislazione di recepimento;
- risoluzioni: serve a stabilire un programma ed orientamenti per il futuro”;
- raccomandazioni: “strumento usato per chiedere agli stati membri di adottare determinati provvedimenti”.
Dopo un excursus della storia e normativa europea dal Trattato di Roma (1985) in poi, il documento ricorda che la Direttiva 85/374/CEE “introduce i concetti di:
- responsabilità per i danni causati a prescindere dalla intenzionalità;
- sicurezza del prodotto legata alla sua messa in servizio e all’uso al quale può essere ragionevolmente destinato”.
E si segnala che le Direttive Prodotto emesse dalla Comunità “sono diverse e interessano una vasta gamma di articoli: dalle macchine ai giocattoli, dagli apparecchi per la telecomunicazione agli apparecchi medicali. Ognuna di questa fa riferimento ad una o più modalità di certificazione CE. In ogni caso all’acquirente devono essere fornite: marcatura CE; dichiarazione di conformità; manuale d’uso e manutenzione”.
Ricordiamo inoltre, come segnalato in relazione alle risposte europee al Codice Prevenzione incendi, che laDirettiva 98/34/CE definisce nell’Unione Europea una procedura che impone agli Stati membri l'obbligo di notificare alla Commissione tutti i progetti di regolamentazioni tecniche riguardanti prodotti e servizi della società dell'informazione, prima che siano adottati nella legislazione nazionale.

Torniamo al documento e parliamo della Direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione (recepita con DPR 246/1993).
Questi i requisiti essenziali della Direttiva:
- “resistenza meccanica e stabilità;
- sicurezza in caso di incendio;
- igiene, salute e ambiente;
- sicurezza nell'impiego;
- protezione contro il rumore;
- risparmio energetico e ritenzione di calore”.
E riguardo in particolare alla sicurezza in caso di incendio si indica che “l’opera deve essere concepita e costruita in modo che, in caso di incendio:
- la capacità portante delle strutture sia garantita per un determinato periodo di tempo;
- la produzione e la propagazione di fiamme e di fumi sia limitata nel tempo;
- la propagazione dell'incendio alle costruzioni vicine sia limitata;
- gli occupanti possano abbandonare la costruzione o essere messi in salvo;
- la sicurezza delle squadre di soccorso sia presa in considerazione”.

Il documento presenta una panoramica delle direttive e dei regolamenti che interessano il settore della sicurezza con ricadute indirette anche sulla prevenzione incendi.
Ad esempio:
- le Direttive ATEX: “la sicurezza nei luoghi con pericolo di esplosione e attualmente regolamentata da due direttive europee comunemente denominate direttive ATEX”. La direttiva 94/9/CE contiene “disposizioni in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva”. La direttiva 99/92/CE è relativa alle “prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive”;
- Regolamento CE 1907/2006 e s.m.i. (REACH): dopo aver presentato le finalità del Regolamento, il documento ricorda i vari processi del REACH: la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione;
- Regolamento CE 1272/2008 (CLP) “Classification, Labelling and Packaging of substances and misture: regolamento CLP che ha come finalità la protezione dell’ambiente e della salute umana, la  libera circolazione di sostanze e miscele e il recepimento del Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)”. Si ha “applicazione a tutte le sostanze e miscele immesse sul mercato nella CE o soggette ad obbligo di registrazione o notifica REACH”.

E infine l’autore si sofferma anche sulle Direttive Seveso, relative ai pericoli di incidenti rilevanti, di cui il documento presenta brevemente la storia e l’evoluzione. Dalla Direttiva Seveso I (direttiva 82/501/CEE), alla Direttiva Seveso II (direttiva 96/82/CE), alla modifica della Seveso II (direttiva 2003/105/CE) e alla recente Direttiva Seveso III ( direttiva 2012/18/UE).

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