La segnaletica di sicurezza sul luogo di lavoro

segnaletica di sicurezza
segnaletica di sicurezza sul luogo di lavoro
SEGNALETICA DI SICUREZZA
La segnaletica di sicurezza sul luogo di lavoro, riferita ad una macchina/attrezzatura, ad una attività o ad una determinata situazione, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza e/o la salute sul luogo di lavoro ed utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale. Scopo della segnaletica di sicurezza è quello di attirare in modo rapido e facilmente comprensibile l’attenzione su oggetti e situazioni che possono provocare determinati pericoli, ed in particolare:
o Vietare comportamenti pericolosi;
o Avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;
o Fornire indicazioni relativi alle uscite di sicurezza e ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
o Prescrivere comportamenti sicuri ai fini della sicurezza;
o Indicare ulteriore elementi di prevenzione e sicurezza.
Le modalità di utilizzo dei segnali, la propria intercambiabilità, la loro contestualizzazione sono disciplinate dal Testo Unico in due allegati appositi: Allegato XXIV  “Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza” e Allegato XXVPrescrizioni generali per i cartelli segnaletici”  del D.Lgs 81/08 come modificato dal D.Lgs.106/09


sicurweb rspp

CLICCA QUI

SEGNALAZIONE PERMANENTE
o quando si riferisce a un divieto, un avvertimento o un obbligo, o serve ad indicare l’ubicazione e ad identificare i mezzi di salvataggio o di pronto soccorso deve essere costituita da cartelli o quando è destinata ad indicare l’ubicazione, ad identificare i materiali e le attrezzature antincendio o quando si riferisce a rischi di urto contro ostacoli e di caduta delle persone deve essere costituita da cartelli o da un colore di sicurezza o quando  destinata ad indicare le vie di circolazione deve essere costituita da cartelli o da un colore di sicurezza o quando  destinata ad indicare le vie di circolazione deve essere costituita da un colore di sicurezza o quando è apposta su contenitori e tubazioni deve essere del tipo previsto dalla legge
SEGNALAZIONE OCCASIONALE
o la segnaletica di pericolo, la chiamata di persone per un’azione specifica e lo sgombero urgente devono essere fatti tenendo conto del principio di intercambiabilità per mezzo di segnali luminosi, acustici o attraverso la comunicazione verbale o la guida delle persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo deve essere fatta per mezzo di segnali gestuali o comunicazioni verbali. La segnaletica per essere efficace deve dare un messaggio rapido e facilmente interpretabile e per questo motivo deve osservare oltre la normativa, anche alcune regole specifiche, quali:
o evitare la disposizione ravvicinata di un numero di cartelli eccessivo, al fine di favorire l’individuazione e la comprensione del messaggio
o non utilizzare contemporaneamente segnali che possono generare confusione tra di loro
o rendere visibile la segnaletica da tutte le posizioni ritenute critiche rispetto al messaggio che si vuole fornire
o effettuare la corretta manutenzione dei segnali e la regolare pulizia
o nel caso di segnalazioni che richiedono fonti di energia, assicurarsi che questa sia mantenuta anche in caso di guasto all’impianto elettrico
o in caso di cattiva illuminazione naturale utilizzare colori fosforescenti, materiali riflettenti o illuminazione artificiale
o rimuovere il cartello quando non sussiste più la situazione che ne giustificava la presenza.
SEGNALETICA GESTUALE
Il segnale gestuale è una particolare forma di comunicazione che usa braccia e mani per impartire istruzioni a distanza a persone che effettuano manovre. Il D.Lgs n. 81/08 (Testo Unico Sicurezza) ha codificato alcuni segnali gestuali di uso comune in una serie di istruzioni ben precise. Questi segnali possono essere impiegati in ambito edile, industriale, agricolo e nei contesti più diversi perché rappresentano istruzioni di tipo generale (avanza, ferma, alza, abbassa, pericolo, ecc.).
La segnaletica gestuale è disciplinata dalle prescrizioni dell’ Allegato XXXII del D.Lgs 81/08.
Proprietà intrinseche
o Un segnale gestuale deve essere preciso, semplice, ampio, facile da eseguire e da comprendere e nettamente distinto da un altro segnale gestuale
o L’impiego contemporaneo delle due braccia deve farsi in modo simmetrico e per un singolo segnale gestuale
o I gesti impiegati, nel rispetto delle caratteristiche sopra indicate, potranno variare leggermente o essere più particolareggiati rispetto alle figurazioni prestabile, purché il significato e la comprensione siano per lo meno equivalenti.
Regole particolari d'impiego
o la persona che emette i segnali, detta "segnalatore", impartisce, per mezzo di segnali gestuali, le istruzioni di manovra al destinatario dei segnali, detto "operatore"
o il segnalatore deve essere in condizioni di seguire con gli occhi la totalità delle manovre, senza essere esposto a rischi a causa di esse
o il segnalatore deve rivolgere la propria attenzione esclusivamente al comando delle manovre e alla sicurezza dei lavoratori che si trovano nelle vicinanze
o se non sono soddisfatte le condizioni suddette, occorrerà prevedere uno o più segnalatori ausiliari
o quando l’operatore non può eseguire con le dovute garanzie di sicurezza gli ordini ricevuti, deve sospendere la manovra in corso e chiedere nuove istruzioni
Accessori della segnalazione gestuale:
- il segnalatore deve essere individuato agevolmente dall’operatore
- il segnalatore deve indossare o impugnare uno o più elementi di riconoscimento adatti, come giubbotto, casco, manicotti, bracciali, palette
- gli elementi di riconoscimento sono di colore vivo, preferibilmente unico, e riservato esclusivamente al segnalatore
L’ Allegato XXXII del D.Lgs 81/08 illustra graficamente una serie dei gesti convenzionali relativi a:
gesti generali (inizio, alt, fine)
movimenti verticali (sollevare, abbassare, distanza verticale)
movimenti orizzontali (avanzare, retrocedere, a destra, a sinistra, distanza orizzontale)
pericolo (pericolo, movimento rapido, movimento lento).
Gli addetti ai lavori devono essere adeguatamente formati e informati sul corretto utilizzo e sul significato dei segnali gestuali, in quanto le comunicazioni tramite segnali gestuali risultano efficaci se il segnalatore - ovvero colui che emette il segnale - e l’operatore - cioè chi riceve le istruzioni - conoscono perfettamente il significato operativo di ogni singolo comando.
DEFINIZIONI
Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro:
una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una
indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a
seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un
segnale gestuale;
segnale di divieto: un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo;
segnale di avvertimento: un segnale che avverte di un rischio o pericolo;
segnale di prescrizione: un segnale che prescrive un determinato comportamento;
segnale di salvataggio o di soccorso: un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o
ai mezzi di soccorso o di salvataggio.
Obblighi del datore di lavoro
1. Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all’articolo 28, risultano rischi che non
possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da ALLEGATO XXIV a ALLEGATO XXXII.
Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati da ALLEGATO XXIV a ALLEGATO XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento alle
norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica.
Il datore di lavoro, per regolare il traffico all’interno dell’impresa o dell’unità produttiva, fa ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell’ALLEGATO XXVIII.
Segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo
Per segnalare i rischi di urto contro ostacoli, di cadute di oggetti e di caduta da parte delle persone entro il perimetro delle aree edificate dell’impresa cui i lavoratori hanno accesso nel corso del lavoro, si usa il giallo alternato al nero ovvero il rosso alternato al bianco.
Le dimensioni della segnalazione andranno commisurate alle dimensioni dell’ostacolo o del punto pericoloso che s’intende segnalare.
Le sbarre gialle e nere ovvero rosse e bianche dovranno avere un’inclinazione di circa 45° e dimensioni più o meno uguali fra loro.
Segnalazione delle vie di circolazione
Qualora l’uso e l’attrezzatura dei locali lo rendano necessario per la tutela dei lavoratori, le vie di circolazione dei veicoli devono essere chiaramente segnalate con strisce continue di colore ben visibile, preferibilmente bianco o giallo, in rapporto al colore del pavimento.
L’ubicazione delle strisce dovrà tenere conto delle distanze di sicurezza necessarie tra i veicoli che possono circolare e tutto ciò che può trovarsi nelle loro vicinanze nonché tra i pedoni e i veicoli. Le vie permanenti situate all’esterno nelle zone edificate vanno parimenti segnalate, nella misura in cui ciò si renda necessario, a meno che non siano provviste di barriere o di una pavimentazione appropriate.
I cartelli vanno sistemati:
• Tenendo conto di eventuali ostacoli
• Ad un’altezza ed in una posizione appropriata rispetto all’angolo di visuale
• All’ingresso della zona interessata in caso di rischio generico
• nelle immediate vicinanze di un rischio specifico o dell’oggetto che si intende segnalare
• in un posto bene illuminato e facilmente accessibile e visibile.
Le attrezzature antincendio devono essere identificate mediante apposita colorazione ed un cartello indicante la loro ubicazione o mediante colorazione delle posizioni in cui sono sistemate o degli accessi a tali postazioni
Il colore di identificazione è ROSSO la cui superficie dovrà avere un’ampiezza sufficiente per consentire un’agevole identificazione.
I mezzi e i dispositivi segnaletici devono, a seconda dei casi, essere regolarmente puliti, sottoposti a manutenzione, controllati riparati, e, se necessario, sostituiti, affinché conservino le loro proprietà intrinseche o di funzionamento.
Qualora i lavoratori interessati presentino limitazioni delle capacità uditive o visive, eventualmente a causa dell’uso di mezzi di protezione personale, devono essere adottate adeguate misure supplementari o sostitutive.
I pittogrammi devono essere il più semplici possibili e il materiale dei cartelli deve essere il più possibile resistente agli urti ed alle intemperie. Le dimensioni e le proprietà colorimetriche e fotometriche devono essere tali da garantire una buona visibilità. Per le caratteristiche cromatiche e fotometriche dei materiali si devono consultare le norme di buona tecnica dell’UNI. In caso di cattiva illuminazione naturale è opportuno utilizzare cartelli con colori fosforescenti, materiali riflettenti o ricorrere all’illuminazione artificiale (di emergenza). Inoltre il cartello va rimosso quando non sussiste più la situazione che ne giustificava la presenza.

Commenti